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Colf e badanti, in casa con le carte in regola

Viene definito con il termine “lavoratore domestico” colui che presta la sua opera e la sua attività lavorativa esclusivamente per le necessità e il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, sia con qualifica specifica (ad esempio, infermiere generico, autista, chef) sia con mansioni per lo più generiche. Rientrano in questa categoria colf, assistenti familiari, ma anche lavoratori che prestano la propria opera presso comunità religiose (conventi e seminari), convivenze militari (caserme e comandi) o presso comunità senza fine di lucro come ricoveri ed orfanotrofi caratterizzati per avere un fine esclusivamente assistenziale, qualunque sia il numero dei componenti.

Il lavoro domestico, regolato dal contratto collettivo nazionale del settore, può essere svolto attraverso diverse modalità: a servizio intero, come nel caso delle badanti, se il lavoratore usufruisce del vitto e dell’alloggio del proprio datore di lavoro; a mezzo servizio, se ha una durata di almeno 4 ore al giorno o 24 ore settimanali presso lo stesso nucleo familiare; ad ore, se presta i propri servizi in famiglia con una durata inferiore alle 24 ore settimanali.

Adempimenti preliminari: Il datore di lavoro ha l’onere di svolgere tutti gli adempimenti connessi all’assunzione del lavoratore comunitario ed extracomunitario: prima di poter stipulare un contratto di lavoro domestico, il lavoratore deve produrre e presentare determinati documenti: infatti, è necessario che sia in possesso di carta d’identità o altro documento equivalente in corso di validità, tessera sanitaria aggiornata, codice fiscale ed eventuali diplomi o attestazioni professionali specifiche. Nel caso di lavoratore extracomunitario, occorre il possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa. E’ anche consentito assumere un minorenne (nel limite minimo dei 16 anni di età) con l’impegno del medesimo a presentare, oltre ai documenti già sopra menzionati, anche il certificato di idoneità al lavoro ottenuto previa visita di un medico competente e la dichiarazione dei genitori o di chi, in alternativa, ha il diritto della patria potestà.

Dopo aver acquisito tutti i documenti citati, tra le parti dovrà essere stipulato un contratto all’interno del quale vanno essere inserite una serie di informazioni essenziali: la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro se si trattasse di contratto a tempo determinato; la durata dell’eventuale periodo di prova; l’esistenza o meno della convivenza; la categoria di inquadramento e il livello di anzianità; la durata dell’orario di lavoro e come esso sarà distribuito nel tempo e la collocazione del riposo; la retribuzione pattuita; il periodo per il godimento delle ferie; il luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa e i temporanei spostamenti nonché l’eventuale tenuta da lavoro che dovrà essere fornita. 

Comunicazione obbligatoria: Una volta completato il contratto, dovrà essere presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps: questa va effettuata entro le 24 ore del giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, anche se fosse un giorno festivo. L’annullamento dell’assunzione è consentito entro i 5 giorni successivi dalla data indicata come inizio; superato tale termine si potrà comunicare solo la cessazione. L’obbligo di comunicazione sussiste non solo per le procedure di assunzione ma anche per le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni. Vanno, altresì, comunicate le variazioni di elementi che costituiscono il rapporto di lavoro come quella riferita al numero delle ore di lavoro, alle ferie e all’importo della retribuzione, tutti elementi che incidono e influenzano il calcolo dei contributi.

Tipologia rapporto: Il contratto di lavoro domestico è generalmente un contratto a tempo indeterminato ma è concessa l’apposizione di un termine alla durata. A titolo di esempio, il contratto collettivo nazionale prevede la stipula del contratto a tempo determinato quando l’oggetto della prestazione lavorativa è un servizio già definito e predeterminato nel tempo; per la sostituzione di personale che sospende il rapporto per motivi familiari, o perché in ferie, in malattia o in infortunio; per assistere persone non autosufficienti che si trovano ricoverate presso case di riposo e ospedali. Ricorrendo questo tipo di causali è anche consentito per i datori di lavoro di avvalersi della somministrazione a tempo determinato. Per la fattispecie contrattuale a tempo determinato, la forma scritta non è necessaria se il rapporto di lavoro non ha una durata superiore ai 12 giorni di calendario.

Orario di lavoro: L’orario di lavoro si può concordare tra le parti ma a regole chiare riguardanti, in particolare, il limite massimo. Non è consentito superare le 54 ore settimanali, ossia le 10 ore giornaliere non consecutive, nel caso di lavoratori conviventi con il datore di lavoro; mentre, per i lavoratori non conviventi l’orario è definito in 40 ore settimanali che possono essere distribuite su un arco di 5 o 6 giorni lavorativi. Per chi lavora per più di 6 ore consecutive, per cui è stata concordata la presenza fissa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto: tale periodo di tempo non verrà, quindi, conteggiato come orario lavorativo. Si definisce lavoro notturno quello dalle ore 22 alle 6

Inquadramento:

  • Livello A: non addetti all’assistenza delle persone, con meno di 12 mesi di esperienza e che svolgono compiti generici e manuali. Nel livello A Super rientrano addetti alla compagnia come le baby sitter. 
  • Livello B a chi ha più di 12 mesi di esperienza e svolge mansioni con specifiche capacità professionali; assistenza a persone autosufficienti per il B Super. 
  • Livello C a chi ha competenze professionali e può lavorare in autonomia; assistenza a persone non autosufficienti senza titoli specifici per il livello Super. 
  • Livello D: lavoratori provvisti di titoli specifici per la mansione svolta e che agiscono in totale autonomia; assistenza a persone non autosufficienti con diploma specifico per il livello Super.

Periodo di prova: Per i lavoratori domestici c’è un periodo di prova, retribuito, fissato in 30 giorni di effettivo lavoro per quei lavoratori appartenenti ai livelli D e D Super; in 8 giorni di effettivo lavoro per chi è inquadrato negli altri livelliIn questo arco temporale ciascuna delle due parti potrà recedere dal contratto senza preavviso e con il successivo pagamento del lavoro svolto fino a quel momentoIl lavoratore che non ha ricevuto disdetta alla fine del periodo di prova, si intende che abbia superato lo stesso in modo positivo. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nel calcolo dell’anzianità.

Lavoro straordinario: Scatta il lavoro straordinario quando la prestazione lavorativa eccede la durata giornaliera o settimanale stabilita dalla contrattazione nazionale, salvo che non sia stato con pattuito diversamente tra le parti il recupero delle ore eccedentiLo straordinario viene calcolato tenendo conto di determinate maggiorazioni: la misura del 25% nel caso di lavoro svolto dalle ore 6 alle ore 22; del 50% se prestato dalle ore 22 alle ore 6 e del 60% nel caso di lavoro svolto di domenica o durante le altre festivitàPer i lavoratori non conviventi, oltre le 40 ore settimanali e fino alle 44, se svolte nella fascia d’orario dalle ore 6 alle 22, è prevista una maggiorazione del 30%.

Ferie: Durante l’anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi se la prestazione viene svolta interamente presso il medesimo datore di lavoroL’epoca delle ferie è stabilita secondo le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore stesso e saranno comprese tra il mese di giugno e quello di settembre, salvo diversi accordiÈ un diritto irrinunciabile: le ferie devono essere godute in modo generalmente continuativo ma potranno anche essere frazionate in non più di due periodi all’annoPer il lavoratore straniero che necessita di un periodo di ferie più lungo per il ritorno nel Paese di provenienza è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.

Permessi: I lavoratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti nella seguente quantità: 16 ore annue per i lavoratori conviventi e 12 ore annue per quelli non conviventi e con un orario di lavoro superiore o pari alle 30 ore settimanali; per chi ha un orario inferiore alle 12 ore, saranno riproporzionati secondo le ore effettivamente prestate per lo svolgimento dell’attività lavorativaI permessi lutto per morte di familiari entro il secondo grado sono pari a 3 giorni lavorativi; quelli concessi al lavoratore padre per nascita di un figlio sono pari a 2 giorniPossono essere concessi – per determinati motivi – ulteriori permessi, non retribuiti, su richiesta del lavoratore e previo accordo con il datore di lavoro.

Malattia: In caso di malattia il lavoratore dovrà comunicarla in tempo al datore di lavoro, facendo pervenire il protocollo del certificato medico indicante la prognosiPer i lavoratori conviventi l’invio del protocollo non è obbligatorio ma permane l’obbligo solo nel caso in cui la malattia si dovesse verificare durante le ferie o in altri periodi in cui il lavoratore non sia presente nell’abitazione. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del proprio posto per i seguenti periodi: per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Infortunio: In caso di infortunio e malattia professionale è onere del datore di lavoro denunciare l’evento all’Inail, il quale erogherà tutte le prestazioni: la denuncia va effettuata entro 24 ore per situazioni gravi e presunte mortali; entro 2 giorni dalla ricezione del certificato, per gli eventi guaribili in 3 giorni o non guariti entro tale termineLa denuncia va inoltrata compilando un apposito modello e allegando il certificato medicoAl datore di lavoro spetta il pagamento della retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di infortunio o di malattia professionalePer ciò che concerne la conservazione del posto, valgono gli stessi termini e i limiti stabiliti per la malattia.

Maternità: Sono previste particolari tutele rivolte alle lavoratrici madri. In particolare, non possono prestare attività lavorativa nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, per il periodo tra la data presunta e quella effettiva e per i 3 mesi successivi al partoTali periodi concorreranno ugualmente all’anzianità di servizioVige il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza dal momento dell’inizio fino al concludersi del congedo di maternità, restando consentito il licenziamento solo nelle ipotesi di giusta causaLa lavoratrice potrà presentare le dimissioni in questo periodo se comunicate in forma scritta e convalidate, senza dover osservare alcun preavviso.

Trasferimenti: Può accadere che nel corso di un rapporto di lavoro si verifichi la necessità del trasferimento del lavoratore domestico presso altra sede o presso un altro Comune: in queste ipotesi, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione per iscritto almeno 15 giorni primaIl lavoratore trasferito, per i primi 15 giorni di trasferimento nella nuova sede di lavoro, avrà diritto a ricevere una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto sostenuteSe il lavoratore domestico non dovesse accettare il trasferimento, avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a seguito di licenziamento, qualora non sia rispettato il termine dei 15 giorni di cui sopra

Contributi previdenziali: L’assunzione di un lavoratore domestico comporta l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali all’Inps. Il versamento di tali contributi è da eseguire trimestralmente secondo le seguenti scadenze: dal 1° al 10° giorno di aprile per il 1° trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre e dal 1° al 10 gennaio per i pagamenti relativi al quarto e ultimo trimestre. I pagamenti vanno effettuati tramite i bollettini Mav (inviati direttamente dall’Inps o tramite specifiche procedure online); se l’ultimo giorno disponibile per il versamento cadesse di domenica o durante una festività il termine è spostato al primo giorno utile. In caso di mancato pagamento o pagamento effettuato in ritardo vengono applicate le relative sanzioni pecuniarie determinate dall’Inps. 

Per determinare l’importo totale dei contributi da versare per ciascun trimestre occorre essere a conoscenza di alcuni valori: la retribuzione oraria effettiva, data dalla paga oraria e la quota di 13esima; le ore contributive del trimestre, calcolate considerando la settimana lavorativa da domenica a sabato, spostando quindi al trimestre successivo tutte quelle ore che si trovano a cavallo tra due mesi; le ore settimanali retribuite, in quanto, con riferimento alle settimane con più di 24 ore retribuite il contributo è fisso, mentre per quelle con 24 ore o meno la contribuzione è individuata da scaglioni stabiliti sulla base della paga oraria effettiva. Inoltre, va tenuto in considerazione anche il contributo Cuaf, se è compreso o escluso: si tratta del contributo a carico del datore di lavoro volto a finanziare la cassa unica assegni familiari istituita dall’Inps. Anche il tipo di contratto influisce sul conteggio dei contributi in quanto sono stabilite aliquote diverse a seconda che si tratti di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che versano regolarmente i contributi all’Inps per colf e altri assistenti familiari, possano godere di un vantaggio fiscale: infatti, tali contributi sono deducibili dal reddito fino ad un importo massimo stabilito in 1.549,36 euro.

E’ attiva per tutti i lavoratori tramite la Cassa Colf prevista dal Ccnl. L’iscrizione a tale cassa scatta dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento dei contributi di assistenza contrattuale e non è dovuta alcuna comunicazione all’ente o all’Inps. Il contributo di finanziamento è pari a 0,01 euro a carico del lavoratore e 0,02 euro a carico del datore, per ogni ora: questi si versano trimestralmente tramite Mav, insieme ai contributi Inps.

Trattamento di fine rapporto: In caso di cessazione del rapporto, il lavoratore domestico ha diritto al versamento dei contributi relativi a ferie non godute e al preavviso entro i dieci giorni successivi a tale data. Sia in caso di cessazione per dimissioni che per licenziamento, la colf ha, inoltre, diritto alla liquidazione: il trattamento di fine rapporto va corrisposto anche se la risoluzione avviene durante il periodo di prova a patto che esso sia superiore ai 15 giorni. Per determinare le somme dovute occorre prendere a riferimento la retribuzione mensile, la tredicesima e anche l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio (se prevista). Il totale di questi importi va diviso per il coefficiente 13,5 ottenendo così la somma da accantonare annualmente, che viene rivalutata ogni anno in base all’indice Istat. Oltre all’ipotesi della cessazione del rapporto – previa richiesta scritta e con il consenso del datore di lavoro – può essere erogata (per non più di una volta all’anno) una somma a titolo di anticipazione del fondo medesimo: salvo diverse condizioni che il datore vogli concedere, questo può avvenire solo dopo 8 anni di servizio e nel limite massimo pari al 70% del Tfr maturato. In caso di decesso del lavoratore il Tfr è corrisposto al coniuge, ai figli, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°; se vi è disaccordo tra le parti o mancanza di superstiti le ripartizioni verranno effettuate secondo le norme di legge e della successione testamentaria.


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