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Contanti per le retribuzioni, stop da 1 luglio 2018

La legge di bilancio n. 205/2017 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, anche in acconto, solo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a sedici anni).
Sono ricompresi i pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato (lavoratori subordinati, collaboratori, soci di cooperativa).
La sola firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né agli addetti a servizi familiari e domestici.
Il datore di lavoro o committente che viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

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