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Coronavirus, obblighi del datore per tutelare i lavoratori a contatto con il pubblico

Con una circolare, Ministero della salute precisa che il datore deve adottare le misure di tutela dei lavoratori a contatto con il pubblico

Il complesso e preoccupante scenario che si è determinato in queste settimane con il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, ribattezzato ora COVID-19, com’è noto ha indotto le autorità italiane ad adottare drastiche di misure prevenzione.

Il provvedimento in commento, indirizzato anche al Ministero del Lavoro, è finalizzato alla tutela degli “operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”: sono coinvolti, in primo luogo, i lavoratori del settore dei pubblici esercizi (es. pub, ristoranti, pizzerie, bar, alberghi, etc.) ma anche tutti coloro che, comunque, svolgono una prestazione nei confronti di un’utenza indefinita con il risultato che, a ben vedere, il campo di applicazione è molto più ampio di quanto possa sembrare in quanto ricomprende anche altri importanti settori (es. scuola; palestre; etc.).

“Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”; “ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria” (come, ad esempio, il lavaggio frequente delle mani, porre attenzione all’igiene delle superfici, etc).

Al tempo stesso, però, nella circolare è prevista anche l’adozione di “ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro” che, per le ovvie ragioni, non è facile al momento stabilire con certezza. Per altro, le stesse vanno anche riportate nel DVR, che quindi dovrà costituire oggetto di aggiornamento in stretta collaborazione con il medico competente che dovrà rivedere anche il piano di primo soccorso in presenza casi sospetti registrati in ambito lavorativo secondo quanto prevede la circolare in commento. Sotto tale profilo va sottolineato che la mancata indicazione di tali misure così come la mancata valutazione del rischio comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 282, c.1), oltre che di quelle previste dagli artt. 589 – 590 c.p. per omicidio colposo e lesioni colpose.

Per far si che i lavoratori siamo maggiormente consapevoli dell’entità del rischio, dei sintomi e delle misure di prevenzione da osservare, nella circolare è contenuto l’espresso invito ai datori di lavoro di diffondere i contenuti della circolare stessa presso il proprio personale.


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