Regolarizzazione senza sanzioni della mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019 in caso di loro invio entro il 30 aprile 2020 e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019.
La violazione deve naturalmente essere consistita solamente nella mancata trasmissione dei dati, mentre la loro documentazione, memorizzazione e liquidazione delle imposte correlate devono essere state effettuate correttamente e tempestivamente.
Le sanzioni irrogabili per l’omessa trasmissione sarebbero pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro oltre a quelle accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività stessa nei casi più gravi di recidiva e cioè quando, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
La moratoria interessa quei contribuenti obbligati, per il secondo semestre 2019, ai corrispettivi telematici: si tratta degli operatori con volume d’affari dichiarato per il 2018 superiore a 400mila euro. Ebbene nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, e sino alla disponibilità di un registratore telematico, i contribuenti interessati hanno potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture ove richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Analoga moratoria sanzionatoria opera per la generalità dei contribuenti obbligati dallo scorso 1° gennaio 2020, salvo gli esoneri contenuti nel decreto ministeriale del 10 maggio 2019.
Le modalità di invio tardivo, individuate dal provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019, consistono nella generazione e nell’invio, mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero con upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche ovvero, in alternativa, mediante inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri in una apposita procedura web.
L’eventuale omessa trasmissione dei dati, in quanto non ci si è avvalsi della procedura indicata entro la tempistica stabilita dall’articolo 2, comma 6-ter, può essere ancora sanata sino al 30 aprile 2020 avvalendosi dei medesimi canali di invio.
La riapertura dei termini della sanatoria garantisce di effettuare l’adempimento, senza incorrere in sanzioni, anche a quei contribuenti raggiunti nei giorni scorsi dalla comunicazione che segnalava l’anomalia.
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano