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Cross Border Ruling

Il provvedimento individua il punto di contatto CBR (Cross Border Ruling, ossia il progetto pilota sui quesiti Iva relativi a fattispecie transnazionali) per l’Italia e le regole procedurali applicabili alle istanze di CBR in Italia.
L’istanza può essere presentata dai soggetti passivi che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati Ue aderenti al progetto pilota.
Essa in particolare va presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.
Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l’interpretazione della normativa Iva applicabile alle operazioni transnazionali prospettate e non possono avere ad oggetto la valutazione di elementi fattuati connessi alle operazioni stesse.
Vanno redatte in una lingua a scelta tra l’italiano e l’inglese e accompagnate da una traduzione nella lingua dell’altro o degli altri Stati membri interessati dalle operazioni, o in un’altra lingua a scelta tra quelle indicate dagli Stati stessi nella pagina del sito della Commissione europea sopra indicata.
Le risposte fornite si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e ad esse non si applicano perciò le disposizioni in tema di interpello del contribuente.

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