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Cuneo fiscale

Legge di stabilità – Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5-9 del D. Lgs. n. 446/1997, il costo del lavoro a tempo indeterminato è integralmente deducibile.
Di contro viene eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014. Di fatto quindi già dal 2014 l’aliquota ordinaria torna al 3,9%.
Per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, dunque, senza costo del lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (e, quindi, dal 2015 in caso di esercizio coincidente con l’anno solare). Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

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