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Ecobonus per la riqualificazione energetica, cosa è cambiato

Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
Gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) che può arrivare al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Le percentuali di incentivo sono commisurate all’entità dei lavori e agli obiettivi di efficientamento raggiunti.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
La legge di bilancio ridisegna in modo più razionale il sistema di incentivi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle abitazioni.
L’ecobonus – la detrazione fiscale pari al 65% – viene riportato al livello massimo per le caldaie a condensazione tecnologicamente più avanzate (classe A con sistemi di termoregolazione evoluti) e viene invece azzerato per quelle meno performanti (classe B). Vengono quindi escluse dallo sconto le caldaie meno efficienti.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

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