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Edicole, credit tax esteso alle attività miste e ai supermercati

Per il 2020 la legge di bilancio ha esteso il credito di imposta per le edicole ai punti di vendita non esclusivi di prodotti editoriali di cui all’articolo 2, comma 3 del Dlgs 170/01, anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. 

Per punti di vendita non esclusivi di prodotti editoriali si intendono le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di carburanti e oli minerali con limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, bar, librerie con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali con un limite minimo di vendita pari a 700 meri quadrati, gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 

L’agevolazione per il 2020 è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020 il credito di imposta è stato quindi esteso anche ai molti esercizi promiscui che, nel 2019, erano stati esclusi per effetto dell’assenza del codice Ateco 47.62.10 quale codice prevalente. 

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari in relazione ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione (al netto dell’Iva) o ad altre spese individuate con il decreto attuativo. 

Il credito di imposta, stabilito per ciascun esercente nella misura massima di 2mila euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. 

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito di imposta per i punti di vendita non esclusivi è commisurato al rapporto tra i ricavi prodotti dalla vendita dei quotidiani e periodici e i ricavi complessivi. 

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda tra il 1° settembre e il 30 settembre di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) cui si riferisce il credito d’imposta. 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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