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Estensione reverse charge

Legge di stabilità – Nell’ottica del contrasto dell’evasione fiscale sono introdotte nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, in particolare:
– alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
– trasferimenti di:
o quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva;
o altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica;
o alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3,lett. a), DPR n. 633/72.
Il reverse charge si applica dal 2015 per quattro anni (fino al 2018):
– alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. L’efficacia di tale disposizione (anch’essa valevole fino al 2018) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione UE.
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale/ trimestrale). Il nuovo meccanismo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 anche in assenza della deroga della Commissione Europea.

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