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Forfettari, test su committenza e società

Da quest’anno saranno molti contribuenti in regime forfettario che lo dovranno abbandonare essendo divenuto incompatibile con il reddito di lavoro dipendente o di pensione, conseguiti nel 2019, superiori a 30mila euro, non ragguagliati ad anno, e anche per il normale verificarsi di altre cause di esclusione.

Una prima verifica la devono fare i contribuenti in regime forfettario nel 2019 che hanno esercitato prevalentemente l’attività nei confronti del proprio datore di lavoro o con chi lo è stato nei due anni precedenti. La prevalenza può essere verificata soltanto alla fine del periodo di imposta e quindi ora. Se il contribuente forfetario accerta che il fatturato, nei confronti del datore di lavoro o ex, ha superato il 50% del proprio, dal corrente anno deve confluire nel regime semplificato o ordinario. 

Altra verifica da compiere alla fine del precedente periodo di imposta è il possesso di partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici con redditi non di lavoro autonomo o d’impresa). Alla luce delle modifiche normative introdotte con la legge 145/18 il contribuente poteva liberarsi dalla partecipazione entro la fine del periodo di imposta; se non lo ha fatto di certo non può applicare il forfait dall’anno 2020. Comunque, il regime forfettario per lo scorso anno è salvo. 

Altro controllo da fare sul 2019 riguarda il soggetto in regime forfettario che ha il controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata la quale svolga una attività riconducibile alla propria. La riconducibilità della attività alla propria, si controlla, sulla base delle attività effettivamente esercitate verificando se siano comprese nella medesima sezione Ateco. La causa di esclusione non opera se la società non deduce i costi corrispondenti alle fatture emesse nei suoi confronti dal soggetto in regime forfettario.

Qualora la persona fisica lavoratore autonomo o professionista debba abbandonare il regime forfettario dal 2020 la prima cosa che deve fare e di dotarsi del codice univoco al fine di poter emettere la fattura elettronica (sono esclusi solo i medici). 

Inoltre, è opportuno trasmettere alle Entrate in via telematica la procura rilasciata a favore di un intermediario per i servizi telematici delle Entrate. Da quest’anno l’ex forfettario dovrà subire la ritenuta d’acconto sui compensi professionali o per le intermediazioni, come pure deve applicare la ritenuta qualora sia lui a erogare i compensi. 

Per quelli maturati nel 2019 e non ancora incassati si prospetta una tassazione sfavorevole in quanto in caso di passaggio dal regime forfettario all’ordinario, i ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime del periodo d’imposta in cui si manifestano e quindi quello dell’incasso senza deduzioni. 

Unico ristoro per l’ex forfettario è il recupero dell’Iva (rettifica delle detrazione) per gli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili) nella misura di tanti quinti o decimi non ancora maturati; inoltre spetta il recupero dell’Iva sulle rimanenze di merci in giacenza a inizio anno e dei beni e servizi non ancora usati.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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