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Il nuovo lavoro occasionale accessorio

E’ stato approvato il DDL n. 2853 cd. manovra correttivi che prevede, fra le altre cose, l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale.
Innanzitutto, per lavori occasionali si intendono le prestazioni che danno luogo, nel corso di un anno civile:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro utilizzati, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La nuova disciplina individua due tipologie di utilizzazione delle prestazioni occasionali:
1) LIBRETTO FAMIGLIA per le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa
2) CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE per gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazioni di lavoro
Per quanto riguarda la seconda tipologia, riservata a lavoratori autonomi, aziende ed enti, il decreto specifica che la misura minima oraria del compenso nel contratto telematico di prestazione occasionale è pari a 9 euro, tranne nel settore agricolo, per il quale si deve fare riferimento alla retribuzione fissata dai ccnl. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata nella misura del 33% del compenso e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5%, oltre all’1% sugli importi versati per il finanziamento degli oneri gestionali. Il contratto si può attivare per un minimo di quattro ore, quindi per una retribuzione di 36 euro.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
· da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
· da parte delle imprese agricole, salvo che per le attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, da persone disoccupate, da percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito;
· da parte delle imprese dell’edilizia e dei settori affini;
· nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
· da parte di enti pubblici, fatti salvi i casi di progetti particolari dovute a emergenze, calamità naturali o manifestazioni benefiche, sociali o culturali
· da parte degli utilizzatori che abbiano in corso col prestatore o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Utilizzatori e prestatori sono tenuti a registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS e a svolgere i relativi adempimenti per le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e dei contributi previdenziali. I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite contact center INPS, una dichiarazione contenente: 1) dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore; 2) il luogo della prestazione; 3) l’oggetto della prestazione, 4) il giorno di inizio della prestazione; 5) l’ora di inizio e di fine della prestazione 6) il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazione di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. Il prestatore ne riceve contestualmente notifica attraverso SMS o posta elettronica.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare attraverso la piattaforma informatica INPS, o tramite contact center INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato della prestazione.
Per tutte le prestazioni di lavoro occasionale rese nel mese, l’INPS provvederà, nel limite delle somme preventivamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito sul conto corrente bancario ovvero, in mancanza mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli ufficio delle Poste.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro annuo per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva da parte dell’utilizzatore o di utilizzo del contratto di prestazione occasionale nei casi vietati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera.
Per l’utilizzo dei nuovi strumenti, denominati: LIBRETTO FAMIGLIA E CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE si attende, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la predisposizione dell’apposita piattaforma telematica da parte dell’INPS e la circolare di istruzioni operative.

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