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Interesse legale, allo 0,05 per cento da gennaio 2020

Il Ministero dell’Economia ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2020, la riduzione del tasso di interesse legale di 0,75%, fissandolo allo 0,05%. Detta riduzione si riflette positivamente su alcuni aspetti legati al versamento dei contributi e al tardivo pagamento delle imposte

Il Ministero dell’economia, con il decreto 12 dicembre 2019 (in G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019), ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale passi dallo 0,8% allo 0,05%.

 La variazione è stata decretata dal Ministero dell’economia e delle finanze così come previsto dall’art. 1284 c.c. che assegna il compito di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

La modifica del tasso dell’interesse legale ha, dal 1° gennaio 2020, i seguenti riflessi:

  • mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali (previsione subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti anche mediante rateazione autorizzata);
  • mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (CIGS e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali (previsione subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti anche mediante rateazione autorizzata);
  • mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR – attualmente allo 0,00%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;
  • rateazione INAIL da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito INAIL da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo (16/2 – 16/5 – 20/8, 16/11) con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16/2, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico;
  • tardivi versamenti fiscali del sostituto d’imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale;
  • crediti di lavoro: il Giudice che condanna il datore di lavoro al pagamento di crediti insoluti del lavoratore è tenuto a determinare, sulla somma lorda dovuta al lavoratore, sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria (si ricorda che dette somme sono fiscalmente imponibili, utilizzando la medesima tassazione prevista per il capitale che le genera – Sono invece esenti da obblighi contributivi);
  • prestazioni pensionistiche e previdenziali: il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020. In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.


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