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Iva, compensazioni sopra soglia libere dopo dieci giorni

L’apposizione del visto di conformità da parte del professionista o dei soggetti che esercitano il controllo contabile libera le compensazioni sopra soglia dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione vistata.

L’eventuale utilizzo del credito (esistente) in assenza di visto di conformità, o in presenza di visto irregolare, è punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento. 


Le eccedenze Iva fino a 5mila euro che emergono dal modello relativo al 2018, possono essere usate in compensazione fin dal 1° gennaio 2019.


Quando le compensazioni sono “verticali” non ci sono particolari problematiche. Va però ricordato che talune compensazioni “Iva da Iva” potrebbero non rientrare in tale categoria. Si tratta dell’ipotesi in cui il debito (Iva) che si va ad assolvere è maturato prima del credito (sempre Iva) che s’intende utilizzare.


In caso di compensazioni “orizzontali”, gli utilizzi che comportano il superamento della soglia dei 5mila euro devono invece attendere la presentazione della dichiarazione dotata di visto di conformità da cui scaturisce il credito. Tali compensazioni possono essere effettuate a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale) da cui il credito emerge.


Si deve poi tenere conto anche del limite, questa volta massimo, di 700mila euro, che sale a 1 milione per i subappaltatori operanti nel campo dell’edilizia con volume d’affari composto per almeno l’80% da prestazioni in subappalto. Tali limiti riguardano le compensazioni effettuate nell’anno solare, a prescindere dall’anno di riferimento delle eccedenze a credito (rilevano anche i rimborsi in procedura semplificata).


In caso di utilizzo di crediti esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste, tra le quali rientrano le compensazioni sopra soglia in assenza di visto di conformità o con visto irregolare, si applica la sanzione del 30%; il credito è considerato esistente quando viene usato in misura maggiore rispetto a quella spettante o in violazione delle modalità stabilite; il credito è invece inesistente se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l’inesistenza non è riscontrabile mediante la liquidazione automatica della dichiarazione.


Le deleghe di pagamento recanti gli utilizzi “orizzontali” devono in ogni caso transitare attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.


A seguito delle novità dettate nella compilazione del quadro VL bisognerà poi fare attenzione alla gestione dei crediti in presenza di debiti periodici non onorati. Infatti, il credito spendibile, tanto in compensazione “orizzontale” quanto “verticale”, è quello che scaturisce dal dichiarativo e che, quindi, non può comprendere le eventuali somme non pagate alla data di presentazione del modello.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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