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Lavoro part time, anche nei mesi non lavorati matura l’anzianità

I periodi di mancato lavoro dei dipendenti part time vanno conteggiati ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione; l’esclusione di tali periodi dal calcolo, se non esiste una ragione obiettiva che giustifica questo trattamento speciale, è illegittimo.
Perciò nella materia dell’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, non è giustificabile una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e part time.
La Cassazione è giunta a tali conclusioni ricordando la disciplina comunitaria del sistema contributivo e pensionistico, dettata dalla direttiva CE 97/81.
Secondo la direttiva comunitaria, l’anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione va calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se fosse occupato a tempo pieno e, quindi, prendendo in considerazione anche i tempi non lavorati.
Solo qualora la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, i periodi di tempo non lavorati non rilevano sul calcolo dell’anzianità contributiva; invece, se l’impiego è continuativo, non può esserci interruzione nell’anzianità contributiva.
L’eventuale disparità di trattamento sarebbe consentita solo in presenza di ragioni obiettive.

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