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Misure di prevenzione estese

Le norme previste per la sicurezza sul lavoro si applicano sempre, non solo quando nell’ambiente di lavoro sono presenti dipendenti ma anche quando ci sono altre persone legate all’azienda da un rapporto giuridico diverso da quello di natura subordinata, o parenti che aiutano il datore di lavoro in modo occasionale. Anche queste persone sono considerate infatti lavoratori, o ad essi equiparati.
L’articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008 considera come lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di rapporto, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Ciò anche se la persona partecipa all’attività al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Il legislatore, inoltre, estende la tutela prevenzionale anche agli “equiparati”, intendendo per tali, ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso, l’associato in partecipazione (articolo 2549 del Codice civile), il soggetto beneficiario di tirocini formativi e iniziative di orientamento previste da leggi, l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali.
Il principio generale è che l’obbligo del datore di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende a tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, indipendentemente dalla forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione.

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