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Noleggio auto, i nuovi limiti nelle dichiarazioni 2018

La deduzione annuale dei costi di locazione e di noleggio delle autovetture non utilizzate «esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» non può superare 723,04 euro annui, in quanto il costo massimo di riferimento su cui calcolare il 20% è di 3.615,20 euro (articolo 164, comma 1, lettera b, Tuir).
Per gli agenti o i rappresentanti di commercio (oltre che per i promotori finanziari e gli agenti assicurativi), invece, la deduzione massima è stata aumentata, dal 1° gennaio 2017, da 2.892,16 euro a 4.131,66 euro, in quanto la legge di Stabilità 2017 ha aumentato il suddetto limite di riferimento, su cui calcolare l’80% riferito alla quota deducibile fiscalmente, precisamente da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.
Nei contratti di noleggio «full service» di autovetture, dove oltre alla locazione vera e propria è prevista la fornitura di una serie di servizi accessori relativi alla gestione del veicolo locato (quali, ad esempio, la manutenzione ordinaria, l’assicurazione, la tassa di proprietà, il soccorso stradale e la sostituzione dell’autovettura in caso di guasto), questa doppia limitazione fiscale, costituita dai limiti quantitativi di 3.615,20 euro (5.164,57 euro per gli agenti) e da quelli percentuali del 20% (80% per gli agenti), si applica solo al costo del noleggio “puro” e non anche sulla quota dei servizi accessori, per la quale si applica solo il limite percentuale del 20% (80% per gli agenti), senza alcun tetto massimo di spesa.
In particolare, il limite del costo riconosciuto di 3.615,20 euro (5.164,57 euro per gli agenti) deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. Queste ultime, quindi, sono deducibili al 20% (80% per gli agenti), indipendentemente dal loro valore. A questo scopo, le fatture dei noleggi «full service» devono specificare la quota della tariffa di noleggio, depurata delle spese per i servizi accessori, altrimenti queste ultime devono essere considerate unitariamente alla tariffa di noleggio, subendo la limitazione del costo massimo posto dal legislatore.
I costi del noleggio sono deducibili al 100% e senza limiti massimi di costo, invece, per le autovetture destinati ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, come ad esempio quelle delle imprese che effettuano noleggi o leasing ovvero da quelle utilizzate per la formazione dalle autoscuole. Lo stesso vale per i costi di locazione e di noleggio dei veicoli adibiti ad uso pubblico, come ad esempio i taxi e i veicoli a noleggio con conducente, muniti di licenza comunale (articolo 164, comma 1, lettera a, punto 2, Tuir) o per gli autocarri.
Se l’autovettura, non usata esclusivamente come bene strumentale, è data in uso promiscuo ai dipendenti dell’impresa per la maggior parte del periodo d’imposta, poi, l’intero costo del noleggio si deduce al 70%, senza considerare il suddetto limite di 3.615,20 euro, su cui calcolare il 70%.
L’Iva su tutti i costi sostenuti per il noleggio di autovetture aziendali non esclusivamente strumentali è detraibile al 40%, sia per il costo del noleggio puro, sia per i servizi accessori dei contratti «full service» (100% solo per gli agenti e per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, per le quali l’azienda addebita un corrispettivo ai dipendenti).

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