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Non profit, esentasse i fondi raccolti negli eventi di piazza

Non sono imponibili i fondi raccolti a favore di enti del Terzo settore nel corso di eventi di piazza o attività non commerciali; ma la rendicontazione deve essere trasparente. 

Gli enti del Terzo settore, che vanno iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

La raccolta fondi consiste nel complesso delle attività e iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Gli enti del Terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La disciplina fiscale della raccolta fondi è contenuta all’interno del comma 4 dell’articolo 79 del Dlgs 117/17 che stabilisce il principio della non imponibilità di tale attività. In particolare la raccolta è inquadrata, come si accennava, secondo due fattispecie:

  • i fondi pervenuti attraverso raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (eventi di “piazza”);
  • i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001) per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento in base all’articolo 9, comma 1 lettera g) del Dlgs 517/93, delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 (ovvero attività non commerciali).

La tematica della raccolta fondi rientra altresì nelle disposizioni relative alla tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore. In particolare, infatti, il comma 6 stabilisce che tali enti, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’articolo 13 un rendiconto specifico redatto in base al comma 3 dell’articolo 48, tenuto e conservato in base all’articolo 22 del Dpr 600/73, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a. Questa disposizione si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 86 del Dlgs 117/17.


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