Dopo un fitto e laborioso lavoro di compromesso tra le varie forze
politiche che formano il Governo, il decreto fiscale collegato alla legge di
Bilancio 2020 vede finalmente la luce nella sua versione finale ed ufficiale.
Il D.L. n. 124/2019 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252
del 26 ottobre 2019.
Stretta sulle compensazioni
Le misure previste sono le seguenti:
- in caso di accollo del debito d’imposta
altrui, per il pagamento non è consentito utilizzare, in compensazione, alcun
credito dell’accollante; viene pertanto, negata qualunque forma di
compensazione ad opera di tale soggetto;
- se si è destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o
di cancellazione dalla banca dati del MOSS, non è possibile compensare nel
modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore
impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente riferiti all’IVA, fino a
quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del
provvedimento. L’unica possibilità è quella di chiedere il rimborso ovvero
essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione
successiva;
- si modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette,
allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle
dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.
Pertanto, con il fine di contrastare gli abusi, si introducono i
seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano
utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte
dirette e sostitutive:
- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla
quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Infine, è prevista una sanzione di 1.000 euro (senza
applicazione del cumulo giuridico) per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia
delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla
compensazione dei crediti.
Modifiche sui contratti di appalto
Dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad
un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni
corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione,
deve essere effettuato dal committente sostituto
di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a
disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
La norma si applica, però, non solo ai contratti di appalto ma anche ai contratti non nominati,
o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto,
nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare
da parte dell’impresa appaltatrice.
Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell’inversione
contabile ai fini IVA – reverse charge. Più
precisamente, il reverse charge viene applicato anche agli appalti
caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell’attività che costituisce il core
business aziendale del committente.
Contrasto alle frodi su accise e
carburanti
Con alcune norme si intendono contrastare i fenomeni evasivi che si
registrano nel campo delle accise e dei carburanti sono tante. Tra gli altri,
si segnalano i seguenti interventi:
- per il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle
movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema
EMCS) si è introdotto un termine temporale maggiormente
restrittivo, rispetto all’attuale, entro il quale il predetto regime sospensivo
deve obbligatoriamente concludersi (24 ore dal momento
in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario);
- sono state introdotte alcune disposizioni volte a uniformare e coordinare
i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono
possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei
prodotti carburanti in questione;
- sono stati modificati, in parte, i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale
nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.
Per quanto riguarda i carburanti, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000
metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari
registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale
modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i
carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà
comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA.
Inoltre, si introducono norme per contrastare l’uso fraudolento, nel
territorio nazionale, di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti,
che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione
o, in misura minore come combustibili per riscaldamento.
Interventi vengono riservati anche al gasolio utilizzato
da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e
passeggeri è sottoposto ad accisa con l’applicazione dell’aliquota agevolata.
In particolare, si introduce un parametro per la determinazione dell’importo
massimo rimborsabile, fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei
veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in argomento, per ogni
chilometro percorso.
Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente
usati
Per reprimere le frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati, si
introduce l’obbligo di preventiva verifica dell’Agenzia
delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA con
F24 Elide, equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita
IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.
Fatture elettroniche e novità IVA
In materia di fatturazione elettronica, si evidenziano i seguenti punti:
- l’esenzione per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria è confermata per tutto
il 2020;
- in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo
dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio,
l’amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente
l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo
versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30
giorni scatta l’iscrizione a ruolo;
- viene prevista la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle
fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti (quindi, sia
dati fiscali che non fiscali), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali
che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.
Con tale ultima norma, di fatto, si portano a conoscenza
dell’Amministrazione finanziaria tutti i dati contenuti nella fattura, a
prescindere che il contribuente abbia o meno effettuato l’adesione al servizio
dell’Agenzia delle Entrate.
La giustificazione sta nel fatto che tali attività rappresentano un compito
di interesse pubblico e sono connesse all’esercizio delle missioni
istituzionali della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle entrate, come
previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate:
- a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in
via sperimentale, metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA
residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli
acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA;
- a partire dalle operazioni IVA 2021, metterà a
disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
Obbligo di POS e lotteria degli scontrini
Viene introdotta la sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi
elettronici: a partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro
aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata
l’accettazione del pagamento con carte.
Previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni
un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate
per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
L’agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1°
luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta
precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Invece, per quanto riguarda la lotteria degli scontrini:
- si escludono dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi prelievo i premi
attribuiti nell’ambito della lotteria;
- viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione
di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori
IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente
con pagamento elettronico;
- il rifiuto del codice fiscale del contribuente o la
mancata trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati della singola cessione
o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, senza
possibilità di applicare il cumulo (per i primi sei mesi, comunque, è prevista
una moratoria per chi non ha ancora installato il registratore telematico).
Revisione della tassazione in materia di
giochi
Tra le molte novità che interessano il settore dei giochi si segnala l’aumento del PREU.
Infatti, con decorrenza 10 febbraio 2020, il PREU è
fissato nella misura del 23% per le AWP (slot machine) e del 9% per le VLT
(video lottery).
Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicano fino
al 9 febbraio 2020.
Inoltre, viene disposto che:
- non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri
spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che
hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- in caso di accertamento dell’imposta unica, il soggetto che intende
continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante
dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva;
- al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel
settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un
razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio
2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’iscrizione al
Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in
materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari,
alla data del 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della norma), dei
diritti e dei rapporti in esso previsti.
Abbassamento delle soglie di punibilità
per i reati tributari
Vengono introdotti strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la
risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura in rapporto ai reati
tributari. In particolare, si interviene sull’apparato sanzionatorio propriamente
penale, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 con un inasprimento delle pene
principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni
fiscali.
Inoltre, si estende ai reati tributari più gravi (avuto riguardo alla pena
edittale) e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti
(100.000 euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di
redditi sottratti all’imposizione fiscale, uno strumento di contrasto di
particolare rilievo, costituito dalla confisca c.d. di sproporzione o
allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.
Riduzione dell’acconto d’imposta 2019
A decorrere dal 27 ottobre 2019, per i soggetti che esercitano attività
economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice
nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in
regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto
dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati, in due
rate ciascuna nella misura del 50%.
E’ fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’anno 2019 con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura
dell’acconto dovuto in caso di versamento unico, che, quindi, viene fissata in
ogni caso, al 90%.
Altre novità
Tra le ulteriori novità, si segnala che:
- vengono sottoposti ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i
redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità
privilegiata;
- si abbassano i limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per
tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è
fissato a 1.000 euro; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000
euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio
2022.
- l’esenzione IVA è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o
universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere (norma
che interviene sulla questione dell’IVA dovuta dalle auto scuole);
- le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche
se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente
previste dall’art. 96, comma 8, lettera a), TUIR (secondo cui i prestiti devono
essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al
progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici,
non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle
Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di
partenariato pubblico privato;
- in materia di “Tremonti ambiente”, anche al fine di superare i numerosi
contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito
tributario, si definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di
mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando
una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in
dichiarazione dei redditi;
- viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato),
il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno
aderito e a prescindere dalla riapertura o meno;
- si istituisce, a decorrere dal 2020, una nuova imposta, denominata imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – del tutto distinta dall’IMU – che
riguarda esclusivamente le piattaforme marine per la coltivazione di
idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale come individuato ai sensi
dell’art. 2 del Codice della Navigazione. Il criterio di determinazione
dell’imposta per i manufatti in questione è simile a quello previsto per l’IMU
per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D e l’aliquota è fissata al
10,6 per mille.
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