I criteri di territorialità di redditi dei non residenti svolto in IT, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c), del TUIR, sono legati al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Conseguentemente, i non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia solo nella misura in cui i redditi derivino da un’attività di lavoro dipendente prestata in Italia.
Nel momento in cui il lavoratore eserciti l’attività sia in Italia, sia all’estero, al fine di determinare correttamente il reddito imponibile italiano occorre rapportare il numero di giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in Italia al periodo totale che dà diritto alla retribuzione (al fine di ottenere un confronto omogeneo, sia il numeratore, sia il denominatore, devono essere assunti al netto di festività, week end e ferie).
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