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Onlus, test convenienza dell’impresa sociale

Onlus al bivio nella scelta tra l’ingresso o l’esclusione dalla qualifica di ente del terzo settore (Ets): in assenza di automatismi, infatti, sono molte le variabili che possono incidere sulle decisioni dell’ente. Merita attenzione, in ogni caso, l’ipotesi di uno scioglimento forzato per il mancato adeguamento statutario al Codice del terzo settore (Cts) entro il 3 agosto 2019, con l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio.
In assenza della iscrizione al futuro Registro unico del terzo settore, la Onlus sarà esclusa dai beneficiari del 5 per mille, oltreché dai nuovi strumenti nei rapporti con la pubblica amministrazione e dalle forme di promozione e sostegno, anche finanziario, con l’accesso al credito agevolato.
In termini di convenienza, è fondamentale verificare l’impatto fiscale delle nuove previsioni sull’assetto tributario dell’ente. Le Onlus, infatti, sono un’autonoma categoria, diversa dagli enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir), che prescinde dall’esame dell’oggetto esclusivo o principale dell’ente e dalla commercialità o meno dell’attività svolta.
La qualifica e la tassazione, quindi, non dipendono dal fatto di svolgere un’attività in forma d’impresa o meno, da elementi di tipo organizzativo (mezzi e risorse impiegate) nè tantomeno dalla gratuità delle operazioni o dai margini di guadagno. Infatti, in base all’articolo 150 del Tuir, le attività istituzionali solidaristiche, anche corrispettive e d’impresa, sono sempre non commerciali (comma 1) mentre quelle direttamente connesse sono in ogni caso non imponibili (comma 2).
Gli Ets, invece, prevedono un meccanismo di qualifica fiscale simile a quello degli enti non commerciali, applicando un calcolo di prevalenza analogo a quello utilizzato dal Tuir (articolo 149).
L’Ets perde la sua qualifica «non commerciale» se i proventi d’impresa, escluse le sponsorizzazioni (unica novità per le Onlus), superano le entrate non commerciali, considerate tali solo quelle gratuite o a copertura dei costi effettivi (articolo 79, comma 2 del Codice del terzo settore).
Le altre attività diverse, oggi prive di criteri e limiti definitori, sono sempre commerciali.
Nelle Onlus, viceversa, la perdita di status è causata dalla mancanza di uno o più requisiti formali o sostanziali (articolo 10 del Dlgs 460/1997), con effetto successivo (e non retroattivo) dalla data in cui questi sono venuti meno, e mai per la prevalenza di attività d’impresa.
Ciò comporterà un aumento della tassazione soprattutto per gli enti che svolgono le loro attività in settori che richiedono una vera e propria organizzazione d’impresa come quelli sanitari, socio-assistenziali, di istruzione e formazione o di ricerca scientifica, potendo invece valutare la qualifica di impresa sociale. Ma sono a rischio anche i proventi delle Onlus “erogative” derivanti dalle raccolte fondi organizzate e continuative che potrebbero essere tassati perché rientranti nelle attività commerciali.
Le Onlus continueranno, comunque, in via transitoria, ad applicare le norme previgenti, anche tributarie, fino all’operatività del Registro unico, beneficiando già di alcune agevolazioni fiscali degli Ets.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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