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Rottamazione-ter, senza indicazione scattano in automatico le 10 rate

E’ possibile inibire nuove procedure esecutive e cautelari e bloccare i pignoramenti in corso.
In anticipo sui tempi sono stati infatti pubblicati sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) i modelli di istanza da utilizzare per chiedere la rottamazione ter, ex articolo 3 del Dl 119/2018.
La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2019.
La domanda può essere inviata via pec oppure presentata presso gli sportelli dell’agente della riscossione, con allegata copia del documento di identità del debitore.
Il pagamento del dovuto può avvenire in un massimo di 10 rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Le istruzioni alla compilazione avvertono che in caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate, si presume la scelta di 10 rate, salva la facoltà di pagare tutto in una unica soluzione.
Con la presentazione dell’istanza si sospendono tutte le rate in scadenza fino al 31 luglio 2019 (scadenza prima quota della rottamazione).
A differenza che in passato, tuttavia, non sarà più consentito ripristinare la dilazione in corso alla data di trasmissione dell’istanza di definizione agevolata non pagando la prima tranche di rottamazione. Nella normativa di riferimento è infatti precisato che al 31 luglio 2019 tutte le dilazioni pregresse aventi ad oggetto carichi rottamati sono revocate ope legis, a prescindere dalla circostanza che si versi o meno la rata della definizione.
La dilazione pendente alla data di trasmissione della domanda possa sempre essere riattivata, atteso che l’accesso alla definizione agevolata non era valido.
L’immediata trasmissione della domanda consente inoltre di bloccare l’attivazione di nuove procedure esecutive e/o cautelari. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti, tuttavia, rimangono.
L’istanza inoltre sospende anche i pignoramenti in corso, salvo quelli per i quali si sia tenuto l’incanto con esito positivo. Nelle altre versioni della rottamazione era previsto che il pignoramento presso terzi non potesse essere interrotto dalla presentazione della domanda qualora il terzo avesse già reso la dichiarazione di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo. Nell’attuale formulazione legislativa, invece, non vi è alcuna menzione del pignoramento presso terzi. Ne dovrebbe conseguire che la domanda interrompe anche tale procedura esecutiva, qualora la stessa non si fosse già esaurita.
 
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