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Operazioni intra Ue, non imponibili con il codice identificativo del cessionario

Dal 1° gennaio diventano operative le nuove regole unionali Iva che modificano le condizioni per la non imponibilità delle cessioni Intra-Ue, che semplificano la gestione del call of stock e delle vendite a catena e che introducono una presunzione legale per la dimostrazione del trasferimento fisico delle merci all’estero. 

Per quanto riguarda il codice identificativo unionale l’articolo 138 della direttiva Iva (direttiva 2006/112/Ce) prevede che la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido. Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere a ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies. 

Analoghe conseguenze sono previste dall’articolo 138 per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modello Intrastat) che dovranno essere correttamente presentati in relazione a tutte le cessioni intra-Ue. 

Il contratto di call of stock (meglio noto in Italia con il nome giuridico di consignment stock) è il contratto con cui due soggetti passivi di due Stati si obbligano a trasferire le merci tra di loro non nel momento in cui le stesse sono trasferite fisicamente al cessionario nello Stato membro del cessionario ma nel momento in cui il cessionario preleva i beni dal deposito per immetterli nella propria produzione o commercializzazione. In altre parole, solo con tale prelievo si verifica il passaggio di proprietà e solo a quel momento viene differita la realizzazione dell’operazione intracomunitaria. La nuova normativa introduce in modo armonizzato a livello unionale il riconoscimento fiscale dello specifico contratto e l’obbligo che il passaggio di proprietà non può avvenire oltre 12 mesi dall’arrivo delle merci nello Stato membro di destinazione della cessione intra-Ue. Tale effetto fiscale di differimento dell’applicazione dell’imposta, senza alcun obbligo di identificazione del cedente nello Stato membro del cessionario si avrà, a livello operativo, solo se il cedente e l’acquirente istituiscano un apposito registro per monitorare le merci che sono ancora di proprietà del cedente, ma che sono già nella disponibilità fisica del cessionario e solo se il cedente predisponga e presenti un modello Intrastat.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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