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Prestazioni sanitarie, divieto di e-fattura selettivo

Dal 1° gennaio 2019 nulla è cambiato per le fatture elettroniche verso la Pa e quindi resta l’obbligo generalizzato. 

Per la fattura elettronica nelle operazioni B2B e B2C è opportuno, invece, distinguere tra esoneri e divieti. I primi – sia oggettivi che soggettivi – sono disciplinati dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 e riguardano:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • soggetti passivi forfettari e minimi, compreso i nuovi della legge di Bilancio 2019 (se avranno risolto eventuali dubbi sulle verifiche di applicabilità del nuovo regime).

A questi si aggiunge l’esonero per le associazioni sportive senza scopo di lucro, che svolgono attività sportive dilettantistiche e hanno optato per il regime speciale cosiddetto Siae (articoli 1 e 2 della legge 398/1991). Se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali superiori a 65mila euro mantengono l’esonero, con fatturazione elettronica a carico dei loro cessionari. L’esonero si dovrebbe applicare anche agli altri enti non commerciali che hanno optato per il regime speciale Siae. 


Diverso è, invece, il caso delle fatture relative a prestazioni i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (Sts) per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta, infatti, di un vero e proprio divieto (articolo 1, comma 53, della legge 145/2018), limitatamente al 2019, anche per le prestazioni a cui il beneficiario abbia opposto il rifiuto per la trasmissione al Sts (articolo 3 del Dm Economia 31 luglio 2015).


Il divieto non è generalizzato: sulle prestazioni sanitarie e veterinarie per cui il soggetto non è tenuto all’invio dei dati al Sts resta la fatturazione elettronica. Sono esclusi dall’invio al Sistema tessera sanitaria, ad esempio: 

  • le strutture medico-veterinarie organizzate in forma giuridica di società;
    quelle che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, eccetera) non autorizzate in base all’articolo 8-ter del Dlgs 502/1992;
  • ospedali, case di cura e di riposo limitatamente alle prestazioni di alloggio e maggior confort.

Il confine non è sempre netto fra cessioni soggette ed escluse: l’emissione di fattura analogica e invio al Sts non dovuto potrebbe comportare la violazione di omessa fatturazione. 

Divieti ed esoneri possono rendere, quindi, molto più onerosa la gestione del flusso passivo dei cessionari, parcellizzato fra documenti elettronici, acquisibili automaticamente nei gestionali contabili e così conservabili, e documenti analogici, da registrare manualmente, da sottoporre ad un costoso processo di conservazione sostitutiva (se da unificare con le altre fatture elettroniche). 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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