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Reati tributari, sanzioni rilevanti ai fini della 231/01

È in vigore la responsabilità amministrativa delle società per i reati tributari più gravi. 

Per evitare ulteriori sanzioni in presenza di delitti fiscali sarà necessario predisporre i modelli organizzativi di prevenzione specifici per questi illeciti. Per le imprese che invece hanno già predisposto tali modelli sarà necessario un aggiornamento estendendo le procedure preventive anche a questi nuovi delitti. 

La nuova normativa include nel novero dei reati rilevanti ai fini del Dlgs 231/2001: 

  • la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100mila euro, con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
  • l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia inferiori con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • l’occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
  • la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

A questo si aggiunge:

  • l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  • se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria deve essere aumentata di un terzo.

In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il pm annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro a una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo di 619.600 euro (400 quote x 1.549,00 euro) ovvero di 774.500 euro (500 quote x 1.549,00 euro).

Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro (619.000 + 1/3) e per quelli fino a 500 quote la sanzione giungerà fino a 1.032.666 euro (774.500+1/3).

Nel caso di condanna della persona fisica per il reato tributario contestato, la sanzione amministrativa nei confronti della società è pressoché automatica salvo non si riesca a dimostrare l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari preventivi (in termini di procedure e controlli interni) per evitare l’illecito, a quel punto ascrivibile esclusivamente all’infedeltà del vertice aziendale.

Al fine di evitare conseguenze in capo alla società il cui rappresentante legale si è reso responsabile di uno dei delitti tributari più gravi diventa determinante la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo volti a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione degli illeciti in questione. 

Per tale ragione diventa pressoché inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo formalmente, senza che essi si traducano in concreti adempimenti posti in essere all’interno dell’azienda. Non di rado, infatti, alcune società, sia nell’ottica di contenere i costi, sia perché talvolta è richiesto da specifiche necessità (ad esempio per partecipare a determinate gare), recepiscono il sistema preventivo dei reati solo apparentemente senza adeguare in concreto procedure, controlli, formazione. 

L’attenzione degli organi inquirenti si concentra anche sull’aggiornamento del modello sull’attività formativa in ambito aziendale. Di tale attività è opportuno conservare traccia dello svolgimento e dei contenuti. 

Altra condizione per beneficiare dell’esonero da responsabilità, è l’organismo di vigilanza (Odv) cui sono affidati compiti delicati. Esso deve caratterizzarsi per autonomia e indipendenza, nonché per specifiche competenze tecniche richieste in capo a ciascun membro. Per garantire la terzietà è auspicabile l’istituzione di un organismo ad hoc, pur non escludendosi la possibilità che tale ruolo sia attribuito (almeno per alcuni componenti) a funzioni interne dell’azienda e più frequentemente al collegio sindacale.

Non è idoneo a esimere l’ente dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.


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