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Regime forfettario, ok nel 2018 per le attività partite nel 2014

Il contribuente che nel 2014 ha iniziato l’attività, avvalendosi del regime fiscale di vantaggio, cosiddetto regime dei superminimi con il forfait del 5%, può passare, per l’anno 2018, al regime forfettario. Può anche beneficiare della tassazione forfettaria del 5% per i periodi che restano fino al compimento del quinquennio, cioè fino al 2018, per il quale dovrà poi presentare il modello Redditi 2019, con il quadro LM, compilando la sezione seconda «regime forfettario».
Dal 2015, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfettario di determinazione del reddito, modulato in base al tipo di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati.
Al verificarsi dei presupposti disposti dalla norma, sul reddito determinato forfettariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Dal 2015 sono stati soppressi i previgenti regimi, cioè il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime dei minimi e il regime fiscale di vantaggio.
Per quest’ultimo regime è stata però disposta una deroga, prevedendo che «i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (…) possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età» (articolo 1, comma 98, della legge 23 dicembre 2014 n. 190).
La soppressione del regime di vantaggio, rispetto agli altri regimi soppressi dal 2015, è stata differita di un anno e pertanto le persone fisiche in possesso dei requisiti ne hanno beneficato anche per il periodo d’imposta 2015. Il regime di vantaggio è stato, quindi, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. I contribuenti che già applicavano questo regime potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza, cioè fino al compimento del quinquennio, o del trentacinquesimo anno di età, o transitare nel regime forfettario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio. Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per le persone fisiche che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.
Per le Entrate, non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, è perciò possibile, se in possesso dei requisiti, applicare per il 2018 il regime forfettario. Chi ha iniziato l’attività nel 2014, può perciò beneficiare della tassazione forfettaria del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio, cioè fino al 2018.
 
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