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Agricoltura, un mese in più per onorare i pagamenti

La fattura elettronica concede un mese in più agli operatori della filiera agroalimentare per il pagamento delle fatture.
Si tratta dell’applicazione dell’articolo 62 del Dl 1/2012 che riguarda l’obbligo di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari entro il termine di 30 giorni se si tratta di prodotti deteriorabili ovvero di 60 giorni negli altri casi. Il termine decorre dall’ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata ricevuta in base alla vigente normativa fiscale.
Finora, la fattura si considera emessa al momento della consegna o spedizione. Quindi, se la fattura veniva consegnata, ad esempio, il 31 gennaio, anche via posta elettronica certificata o mail, la scadenza di trenta giorni decorreva dal 31 gennaio e quindi il termine del pagamento veniva a scadere poco dopo la fine di febbraio.
Con la fattura elettronica, invece, una fattura emessa e trasmessa il 31 gennaio non potrà che essere nelle disponibilità del cliente nel mese di febbraio tenuto conto che lo Sdi ha cinque giorni per rilasciare la ricevuta di consegna e per trasmetterla all’acquirente. Quest’ultimo deve considerare come data di ricevimento quella in cui lo Sdi glielo comunica o, nel caso in cui lo Sdi non riesca a consegnare la fattura (magari perché la casella Pec comunicata è piena), al momento dell’accesso nell’area riservata per rintracciare la fattura.
Tenuto conto che molte fatture vengono emesse a fine mese, è molto probabile che, per via dei tempi di consegna da parte dello Sdi, il ricevimento della fattura slitti al mese successivo. Almeno gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari hanno un motivo per ringraziare la fattura elettronica. Peraltro, il mancato rispetto della scadenza di pagamento farebbe scattare pesanti sanzioni che possono arrivare fino a 500 mila euro (sebbene non si conoscono casi di applicazione di tali sanzioni).
L’articolo 62 prevede anche l’obbligo del contratto nella forma scritta. Tuttavia, il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 19 ottobre 2012 ha stabilito che per «forma scritta» si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica, con la funzione di manifestare la volontà delle parti di instaurare un rapporto giuridico patrimoniale.
La fattura è il documento principe per la sostituzione del contratto. Gli elementi obbligatori che devono emergere nel contratto o, in alternativa, nella fattura sono i seguenti:
– la durata;
– la quantità e le caratteristiche dei prodotti;
– il prezzo;
– le modalità di consegna;
– le modalità di pagamento.
Si tratta di dati già inclusi nella fattura e sono pochi quelli che devono essere aggiunti. Infine la fattura elettronica deve contenere anche la dicitura «assolve gli obblighi all’articolo 62, comma 1, del Dl 1/2012 convertito nella legge 27/2012» oltre a quelli, obbligatori previsti dall’articolo 21 del decreto Iva e dal provvedimento del 30 aprile 2018.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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