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Rottamazione ter, la domanda blocca il recupero coattivo

L’anticipazione della trasmissione della domanda di rottamazione ter, rispetto alla nuova scadenza del 31 luglio, consente di fruire di una serie di vantaggi immediati. Questi vanno dal blocco delle azioni esecutive al rilascio dei certificati di regolarità fiscale e contributiva. 

La pendenza del termine per la definizione agevolata degli affidamenti non blocca automaticamente le procedure di recupero coattivo dell’agente della riscossione. Ne consegue che quest’ultimo potrà comunque iscrivere fermi amministrativi e ipoteche nonché notificare atti di pignoramento. Con la presentazione del modello di legge, invece, non possono essere promosse nuove azioni esecutive né adottate nuove misure cautelari. 

Con riguardo ai vincoli già apposti, questi restano di regola in vigore fino al buon esito della procedura di rottamazione. Con il pagamento della prima rata, in scadenza al 30 novembre prossimo, tuttavia, il fermo viene sospeso con l’effetto che il veicolo può senz’altro circolare. Per quanto attiene inoltre alle procedure esecutive in corso (pignoramenti), la trasmissione della domanda ne impedisce la prosecuzione. Fa eccezione il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il medesimo effetto di blocco si verifica anche per i pignoramenti presso terzi in corso. Ne consegue che, ad esempio, il pignoramento dello stipendio o del conto bancario si blocca e le relative somme tornano a essere disponibili per il debitore. D’altro canto, si tratta del medesimo effetto che deriva dalla sospensione del fermo amministrativo, seppure quest’ultimo venga del tutto revocato solo al termine della definizione agevolata. Nel caso dei pignoramento in corso, la revoca definitiva si ottiene invece con il versamento della prima rata.

Un’altra conseguenza positiva della domanda di rottamazione consiste nel fatto che il debitore non si considera moroso né nei riguardi dell’agenzia delle Entrate nè nei riguardi dell’Inps, con riferimento ai carichi inclusi nell’istanza. Ne deriva che nei riguardi del debitore interessato verrà rilasciato un Durc negativo. 

La presentazione del modello, inoltre, determina la sospensione delle rate delle dilazioni pregresse ancora in essere, in scadenza fino al 30 novembre 2019. Una volta che la domanda è accettata, peraltro, la dilazione pregressa è revocata ope legis con il decorso di quest’ultimo termine, sia che si versi sia che non si versi la prima rata di rottamazione. In concreto, dunque, la riattivazione del piano di rientro precedente è possibile solo se la domanda viene rigettata oppure se il debitore vi rinunci prima del 31 luglio. Le medesime considerazioni valgono per le istanze di saldo e stralcio. A quest’ultimo proposito, si ricorda che se il debitore, persona fisica, indica nella domanda partite che non possono rientrare nello stralcio o possiede un Isee maggiore di 20mila euro (oppure non indica alcun valore), la domanda viene convertita d’ufficio dall’Ader in istanza di rottamazione ter. 

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