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Simulazione di malattia, i controlli di un'agenzia investigativa privata sono leciti

Il controllo del datore di lavoro sull’infermità del lavoratore assente per malattia, può essere effettuato per verificare se l’evento morboso e le informazioni acquisite possono invalidare il certificato medico.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18507/16, è intervenuta sul disconoscimento del certificato medico attestante la malattia del lavoratore.
Il caso concreto riguardava il ricorso, da parte del datore, ad una agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica di lombosciatalgia presentata dal dipendente.
In seguito vennero utilizzati video e fotografie che ritraevano il lavoratore durante il periodo di malattia, mentre eseguiva lavori sul tetto e nel giardino della propria abitazione.
L’art. 5 della L n. 300/70, afferma la Corte, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.
La Corte in questo nuovo caso, procedendo ad una compiuta analisi dell’episodio stesso, tanto nella sua dimensione oggettiva come soggettiva, ha ritenuto che la condotta del lavoratore sia stata tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, in quanto denotava malafede e slealtà nei confronti del datore di lavoro.
La Corte ha più volte affermato che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia, può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione del doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione.
Ciò anche nel caso in cui la medesima attività, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.

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