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Società estinte, subentro non automatico

Le modifiche alla normativa sulle società estinte introdotte dal 2015, non possono avere portata retroattiva poiché introducono nuove regole sulle prove, la cui produzione potrebbe comportare l’accoglimento ovvero il rigetto del giudizio.
L’articolo 2945 del Codice civile dà valenza costitutiva all’estinzione della società: l’ente perde la propria personalità giuridica e i diritti e doveri a prescindere dall’esistenza di eventuali rapporti di debito-credito.
La conseguenza di questo evento determina il subentro dei soci nei rapporti debitori e creditori nella misura prevista nel precedente rapporto.
Tuttavia è necessario notificare gli atti ai soci, e non alla società estinta o al legale rappresentante.
Legittimati a impugnare l’atto sono cosi solamente i soci, i quali devono dimostrare di non aver ricevuto beni o denaro nella fase di riparto dell’attivo nel caso di società di capitali, e durante la vita dell’ente nel caso di società di persone.
L’estinzione della società è prevista sia per le società di persone sia per le società di capitali; dall’estinzione derivava il subentro nei rapporti di debito credito dei soci.
La responsabilità è nella misura prevista nel precedente rapporto societario.
Ne consegue che per le società di capitali il limite è pari al totale di quanto incassato dai soci dal riparto dell’attivo di liquidazione mentre per le società di persone i soci ne rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio.
Il Dlgs 175/2014, modificando la norma, ha previsto che ai soli fini fiscali e contributivi i soci debbano rispondere, entro i cinque anni dall’estinzione della società, dei relativi debiti.
L’agenzia delle Entrate ha ritenuto retroattiva la nuova previsione e quindi applicabile per tutti casi di estinzione di enti anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione è previsto solamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione è presentata dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, ossia dal 13 dicembre 2014.
A ciò consegue che in vigenza delle pregressa disciplina, la cancellazione dal registro delle imprese della società, prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina l’illegittimità a rappresentarla da parte dell’ex liquidatore.
L’estinzione, tuttavia, non determina anche l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio, per il quale è necessario avanzare la pretesa ai diretti responsabili.

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