fbpx
TORNA ALLE NEWS

Split payment: Modalità e termini di versamento dell'Iva dalle PA

Il decreto, le cui disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura dall’1.1.2015, stabilisce modalità e termini di versamento dell’Iva da parte delle pubbliche Ammministrazioni (P.A.), in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 17ter, D.P.R. 633/1972) effettuate nei confronti di tali Amministrazioni e per le quali queste ultime non sono debitori d’imposta (cd. «split payment»).
Esigibilità dell’Iva: l’Iva relativa alle cessioni e alle prestazioni suddette diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Tuttavia, le P.A. possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.
Versamento dell’Iva: le P.A. versano l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile, senza possibilità di compensazione. In particolare, le P.A. titolari di conti presso la Banca d’Italia utilizzano il Modello «F24 Enti pubblici»; le P.A. diverse dalle precedenti che detengono un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste italiane S.p.a. effettuano il versamento unificato; le P.A. diverse dalle due precedenti versano direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un nuovo articolo del capitolo 1203 (codice tributo 620E per F24EP – 6040 per F24).
P.A. soggetti Iva: le P.A. che effettuano, nell’esercizio di attività commerciali, acquisti di beni e servizi, devono annotare le relative fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’Iva diventa esigibile , con riferimento al mese precedente. L’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre di esigibilità.
Rimborso Iva in via prioritaria: ai soggetti passivi Iva che hanno effettuato operazioni ex art. 17ter nei confronti delle P.A. si applica, dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, la norma dell’art. 38bis, co. 10, D.P.R. 633/1972 che prevede il rimborso in via prioritaria dell’eccedenza Iva detraibile. Il rimborso viene erogato in via prioritaria per un ammontare non superiore a quello complessivo dell’Iva applicata alle operazioni ex art. 17ter, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile di cui si chiede il rimborso.

condividi.