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Super ammortamento e iper ammortamento

La Legge di Stabilità 2016 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016; vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La disposizione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Si deve affermare l’applicabilità della maggiorazione in argomento anche in relazione alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il cd. «regime dei minimi» o il cd. «regime di vantaggio».
La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa, invece, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il cd. «regime forfetario» e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
L’applicazione della norma riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’Irap.
La norma contenuta nell’art. 1, co. 91, L. 208/2015, fa riferimento ad investimenti in «beni materiali strumentali nuovi», per i quali spetta una maggiorazione del «costo di acquisizione» del 40% ai soli fini della «determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria».
In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, è il caso di evidenziare che la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore, e non anche al concedente.
Il tenore letterale della norma, che fa riferimento ai «canoni di locazione finanziaria», per i tecnici delle Entrate induce a ritenere che rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.
La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni «materiali» e, di conseguenza, non può spettare per i beni immateriali.
Il riferimento della norma ai beni «strumentali» comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione.
I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Il co. 9, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2017, introduce un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti , effettuati entro il 31.12.2017 ovvero sino al 30.6.2018 , a condizione che detti investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro la data del 31.12.2017 , in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150% , consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto .
Durante la conversione in legge del Ddl di Bilancio 2017 è stato integrato il predetto Allegato A nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti.
La Legge di Bilancio 2017 prevede che nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’ammortamento indicato al paragrafo precedente e che investono, nel periodo in parola, in beni immateriali strumentali (inclusi nell’Allegato B della stessa Legge di Bilancio 2017, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere ad un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.
Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali ed immateriali di cui agli Allegati A) e B) alla Legge di Bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In pratica il bene deve «entrare» attivamente nella catena del valore dell’impresa.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

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