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Terzo settore, statuti da adeguare per le attività «secondarie»

Per allinearsi alle norme inderogabili del Codice o per derogare alle nuove disposizioni sarà possibile beneficiare della procedura semplificata di cui all’articolo 101, comma 2 del Cts, con applicazione di modalità e maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (ferma restando la necessità dell’atto pubblico per gli enti con personalità giuridica). Mentre negli altri casi, per evitare una riduzione delle garanzie delle minoranze, restano in vigore le regole ordinarie (quorum dell’assemblea straordinaria). 

Sicuramente obbligatoria è l’indicazione delle attività di interesse generale che l’ente intende svolgere e delle finalità perseguite. A tal fine, occorre richiamare una o più fattispecie elencate all’articolo 5 del Cts e, per ragioni di chiarezza e trasparenza, anche specificare i contenuti delle attività. 


Discorso a parte per le attività diverse. Laddove gli enti intendano esercitarle, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, ma senza fornire un puntuale elenco; quest’ultimo, infatti, potrà demandare l’individuazione delle stesse agli organi dell’ente. Le modalità con cui la delibera dovrà essere adottata dipendono dal contenuto dello statuto: coloro che già prevedono la possibilità di esercitare attività diverse, dovranno adeguarsi e potranno farlo con le modalità semplificate; in caso contrario, bisognerà seguire le normali maggioranze rafforzate, vista la portata innovativa della modifica. 

Nessun adeguamento, invece, per la raccolta fondi: gli Ets possono svolgerla ex lege senza bisogno di un’espressa previsione nello statuto. Particolare attenzione bisognerà prestare alla devoluzione del patrimonio e alla denominazione. Quanto al primo aspetto, l’obbligo era già previsto ante-riforma per alcuni tipi di enti (si pensi alle Onlus), ma con il Dlgs 117/2017 deve essere anche espressamente menzionata nello statuto. Pertanto, occorrerà modificarlo, individuando già l’Ets destinatario del patrimonio o demandando il compito di individuarlo agli organi dell’ente. A questo riguardo, il parere preventivo dell’Ufficio del Registro unico sarà obbligatorio solo dopo la sua istituzione, mentre in questa fase resta per Onlus ed enti non commerciali la necessità del parere delle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente. 

Quanto alla denominazione, la locuzione «ente del Terzo settore» o l’acronimo «Ets» sono obbligatori solo se non diversamente previsto: per alcuni tipi di enti (come organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società di mutuo soccorso), infatti, è imposta una specifica denominazione, che rende facoltativo l’inserimento dell’ulteriore locuzione o acronimo di Ets.


Sul fronte degli adempimenti, è necessario indicare gli organi competenti e le modalità di redazione/approvazione di bilancio di esercizio e bilancio sociale (per quest’ultimo, al superamento delle soglie di cui all’articolo 14 del Cts), nonché specificare come potrà essere esercitato il diritto degli associati a visionare i libri contabili.


Da ultimo, la nuova disciplina sugli organi degli Ets, impone di adeguarsi ad alcune disposizioni di carattere inderogabile, ferma l’autonomia statutaria su aspetti specifici.

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