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Vecchio debito Inps, spia di crisi

Conservare ove possibile l’attività aziendale e tutelare i lavoratori coinvolti nelle crisi, attribuendo anche ai dipendenti un ruolo più incisivo nel monitoraggio e nella gestione della crisi stessa. Sono questi alcuni aspetti chiave del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. 

Il legislatore individua strumenti innovativi che consentano di portare alla luce e di individuare sul nascere le situazioni di crisi aziendale, spingendo così l’azienda in difficoltà a intraprendere azioni di rientro dalla crisi, anche con il coinvolgimento dei propri creditori, primi tra tutti i lavoratori. In quest’ottica è stata introdotta la procedura di allerta, finalizzata a far emergere con il maggior anticipo possibile le situazioni di crisi, evitando un’insolvenza irreversibile e rimediando, ove necessario, tramite l’analisi delle cause della sofferenza dell’impresa e una composizione assistita della crisi. 

Per la prima volta è introdotto l’obbligo – anche a carico di imprese che in precedenza ne erano esentate – di dotarsi di organi di controllo anti – crisi con funzioni di monitoraggio e segnalazione agli amministratori della società.

In base alla riforma, il mancato versamento dei contributi previdenziali farà sorgere in capo all’Inps un obbligo di segnalazione quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50mila euro.

Proprio nell’ottica della salvaguardia occupazionale, il Codice promuove lo strumento del concordato preventivo in continuità, prevedendo che la continuità o la ripresa dell’attività possa essere attuata anche da parte di un soggetto diverso dal debitore a seguito di cessione, affitto, usufrutto o conferimento. Il tutto, a condizione che sia assunto un preciso impegno, da parte del soggetto che prosegue l’attività imprenditoriale, a mantenere almeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per almeno un anno dall’omologazione del concordato. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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