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Web tax, 3% indeducibile dall’Ires

La legge di Bilancio 2019 introduce un’imposta destinata a colpire questi servizi digitali. I presupposti di applicazione del tributo si articolano sul piano soggettivo, oggettivo e «territoriale». Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione e le modalità applicative, la legge rinvia rispettivamente a un decreto di attuazione del Mef (entro quattro mesi) e a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. 


Sotto il profilo soggettivo, la prima condizione è individuata nell’esercizio dell’attività d’impresa. È poi necessario il superamento, nel corso dell’anno solare, di una doppia soglia di ricavi. In particolare, l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati non deve essere inferiore a 750 milioni di euro e il totale dei ricavi derivanti da «servizi digitali» realizzati nel territorio dello Stato non deve essere inferiore a 5,5 milioni. Il superamento delle soglie rileva singolarmente o a livello di gruppo. Se i requisiti sono soddisfatti, l’imposta colpisce sia le imprese non residenti che le residenti in Italia e indipendentemente dalla natura dei committenti (sono tassabili sia i ricavi da prestazioni B2B che B2C).


I servizi digitali tassabili si dividono in tre tipologie. La prima comprende la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità. La seconda riguarda la messa a disposizione di un’interfaccia digitale che consenta agli utenti di mettersi in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare lo scambio diretto fra utenti di beni e servizi (servizi d’intermediazione della cosiddetta sharing economy). La terza include la trasmissione di dati raccolti dagli utenti di un’interfaccia digitale generati a seguito del loro utilizzo. 


L’individuazione specifica dei servizi è cruciale, limitandosi la legge solo a definire macro-tipologie. Occorrerà attendere il Dm per un quadro più chiaro. 


La base imponibile dell’imposta è rappresentata dai soli ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali «localizzati» nel territorio dello Stato. I ricavi sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’Iva e delle altre imposte indirette. Non sono tassati i ricavi derivanti da servizi prestati a favore di società del gruppo (controllanti, controllate o soggette a controllo comune). L’imposta prevede un’aliquota del 3% applicata su base trimestrale. Il versamento deve avvenire entro il mese successivo al trimestre di riferimento. 


È previsto l’obbligo di presentazione di una dichiarazione entro il quarto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Nel caso di più società tenute al versamento dell’imposta appartenenti al medesimo gruppo, la legge prevede la possibilità di designare una sola società per l’assolvimento degli adempimenti.

L’imposta, che colpisce i ricavi, ha natura indiretta, non è deducibile dall’Ires ed è un aggravio per il mondo digitale, non solo per i giganti del web, ma anche per le Pmi e gli utenti che potrebbero vedersi ribaltato questo extra costo.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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