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104, permessi condivisibili tra più aventi diritto

 

 

I lavoratori che assistono familiari portatori di disabilità grave, a decorrere dal 13 agosto potranno presentare domanda all’Inps per fruire dei relativi permessi e congedi come modificati dal decreto legislativo “Equilibrio” 105/2022.

 

Con riferimento ai permessi mensili previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, la principale novità commentata dall’Inps riguarda l’eliminazione del principio del referente unico, in precedenza ammesso solo per i genitori.

 

Dal 13 agosto, più lavoratori aventi diritto potranno contemporaneamente presentare la domanda per assistere la stessa persona disabile, fermo restando l’utilizzo alternativo e comunque il limite massimo complessivo di tre giorni al mese.

 

La convivenza con il familiare, requisito necessario per fruire della misura, può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo. In ragione dell’introduzione tra i beneficiari, dei parenti o affini entro il terzo grado che possono esercitare il diritto solo qualora tutti gli altri familiari preventivamente elencati dal comma 5 risultino invalidi o mancanti, l’Inps ridefinisce l’ordine di priorità secondo il quale il congedo è fruibile dai diversi familiari del soggetto disabile.

 

Novità comune a entrambe le misure è l’inserimento, tra i lavoratori aventi diritto, del convivente di fatto individuato dall’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016.

 

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