Per coloro che hanno percepito l’indennità del mese di marzo, in accoglimento della specifica domanda presentata attraverso i canali telematici dell’Istituto, l’erogazione automatica del medesimo contributo per il mese si aprile, senza che sia necessario inoltrare una nuova richiesta.
Tale automatismo, quindi, opera per:
Per tali soggetti l’indennità del mese di aprile, ammontante a 500 euro per gli operai agricoli e a 600 euro per le altre categorie, verrà erogata con le medesime modalità di pagamento del mese di marzo.
Coloro che invece non hanno ancora presentato la domanda per ricevere l’indennità di marzo potranno farlo entro il termine del prossimo 3 giugno. Tra questi sono compresi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, originariamente esclusi dall’indennità e ripescati, anche relativamente al mese di marzo, grazie alle modifiche apportate dal decreto Rilancio. Le domande precedentemente respinte a causa di tale incompatibilità saranno riesaminate e accolte d’ufficio dall’Istituto, con il conseguente riconoscimento dei relativi importi sia per il mese di marzo, sia per quello di aprile.
Considerato l’allargamento della platea dei beneficiari declinato dal decreto rilancio, dovranno presentare la domanda per il mese di aprile i lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati e con un reddito non superiore a 35mila euro nel 2019.
La circolare n. 67, invece, si occupa delle altre categorie di lavoratori, coperte per il mese di marzo dal reddito di ultima istanza, nelle modalità stabilite dal Dm 10/2020, e per i mesi di aprile e di maggio dall’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 84 del decreto rilancio. Si tratta di:
La circolare precisa che per tali soggetti sarà sufficiente presentare un’unica domanda all’ente di previdenza per ricevere le indennità di marzo, aprile e maggio.
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