La nuova procedura per rassegnare le dimissioni

A decorrere dal 12 marzo 2016 sarà operativa la nuova procedura per rassegnare dimissioni efficaci così come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015.
Con l’avvento del jobs act si potrebbe affermare, provocatoriamente, che nel nuovo diritto del lavoro riformato è più facile licenziare che ricevere dimissioni.
La nuova procedura dovrà essere seguita da tutti coloro che, lavoratori dipendenti, vorranno rassegnare genuinamente le dimissioni a decorrere dal 12 marzo 2016. La procedura dettata dal decreto sarà obbligatoria, ai fini dell’efficacia dell’atto, anche a fronte di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro mentre non sarà necessaria a fronte di:
1) dimissione della madre o del padre lavoratore ai sensi dell’art. 55, co. 4, D.Lgs. 151/2001 in quanto atto sorretto da ulteriore formalismo recentemente rinforzato da una lettera circolare del Ministero del Lavo- ro di seguito commentata;
2) dimissione di un lavoratore domestico;
3) dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi di cui art. 2113, co. 4 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione ex art. 76 d.lgs. 276/2003.
La procedura “proposta” può essere scomposta in varie fasi a seconda della scelta del lavoratore di essere o non essere assistito da un soggetto abilitato ai fini della trasmissione del modulo di dimissioni.
Lavoratore non assistito
Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:
1) richiedere il codice PIN I.N.P.S.;
2) creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro;
3) accedere in autonomia al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per l’invio di una revoca);
4) compilare il form;
5) trasmettere il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Lavoratore assistito
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato, per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:
1) recarsi da un soggetto abilitato;
2) accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per l’invio di una revoca);
3) far compilare il form;
4) far apporre la firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
5) far trasmettere, al soggetto abilitato, il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
In entrambi i casi il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo “MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA”.
Si potrebbe dunque concludere affermando che: se il d.lgs. 23/2015, in tema di tutele crescenti, ha avuto il pregio di dare certezza al costo del contenzioso; il d.lgs. 151/2015, in tema di semplificazione, ha prodotto incautamente un costo aziendale delle dimissioni non comunicate secondo il farraginoso adempimento sopra commentato e quantificabile, in modo certo, nel ticket licenziamento.

Condividi :

ARCHIVIO

29 Lug 2024

chiusura uffici | 12-30 agosto

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Sospensione ammortamenti 2023

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Legge di bilancio 2024 approvata dal Parlamento

CERCA