Bilanci, contributi Pa censiti sul web

Il decreto crescita interviene per chiarire le norme che impongono di indicare in nota integrativa i contributi incassati dalla pubblica amministrazione. 

La trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra soggetti privati e pubblici ha, infatti, richiesto di modificare una normativa che, a oggi, ha incontrato molte difficoltà. Innanzitutto, con una classica elencazione, sono ben individuati i soggetti destinatari che sono: associazioni, fondazioni e onlus; cooperative sociali con attività a favore degli stranieri e le imprese. La pubblicazione delle informazioni, oltre che sui propri siti internet, possa essere effettuata anche su analoghi portali digitali delle associazioni di categoria entro il 30 giugno di ogni anno. 

Relativamente alle imprese, invece, il legislatore considera l’esistenza di soggetti che non sono tenuti alla pubblicazione della nota integrativa. Per queste imprese, l’obbligo viene assolto, al pari delle associazioni, tramite la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet o sui portali dell’associazione di categoria entro il 30 giugno. Questa metodologia è estesa anche ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata di cui all’articolo 2435–bis, pur essendo tenuti a predisporre la nota integrativa, ancorché in misura ridotta. Nulla cambia per le altre imprese che dovranno indicare, nella nota integrativa al bilancio 2018, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi e contributi ricevuti nel corso del 2018. La norma precisa che deve trattarsi di «contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». 

Per gli aiuti di Stato e per quelli così detti de minimis, la loro pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro degli aiuti di Stato costituisce adempimento dell’obbligo, a condizione, però, che in nota integrativa si dichiari l’esistenza di contributi oggetto di obbligo di pubblicazione nell’anzidetto Registro nazionale degli aiuti. In assenza della nota integrativa, la medesima informazione potrà essere divulgata tramite il sito internet proprio o dell’associazione di categoria. 

All’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione consegua l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2mila euro. Attenzione alla reiterazione dell’inosservanza: il perdurare dell’inadempimento ovvero il mancato pagamento della sanzione, comporta la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

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