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Impatriati, l’imponibile fiscale si riduce del 70%

Il Governo per favorire il rientro in Italia di tali soggetti ha rafforzato le misure agevolative in essere, facendo leva soprattutto sull’ulteriore riduzione dell’imponibile fiscale e sull’estensione della loro durata.

Per gli impatriati che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto è prevista un’ulteriore riduzione dell’imponibile fiscale che passa dal 50 al 70%; il reddito prodotto concorrerà per il 30 per cento. 

L’attività lavorativa – non più in posizione direttiva o di elevata qualificazione o specializzazione – va svolta nel territorio italiano, ma non più necessariamente a favore di un’impresa residente o da una sua controllata. 

Sono stati poi ridotti da cinque a due i periodi d’imposta di residenza all’estero precedenti il trasferimento. 

Confermato l’impegno a risiedere in Italia per almeno due anni post-rimpatrio. Estesa anche la platea dei fruitori dell’agevolazione. Il regime di favore può trovare applicazione oltre che a lavoratori dipendenti, possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e lavoratori autonomi, anche alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019.

Potranno accedere ai benefici fiscali anche i cittadini italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento. 

L’agevolazione è inoltre estesa per altri cinque periodi d’imposta, con concorrenza alla formazione del reddito complessivo al 50% dell’ammontare dei redditi prodotti come impatriati, in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e dell’acquisto di un immobile residenziale in Italia, anche da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà.

La base imponibile è ulteriormente ridotta per gli ulteriori cinque periodi di imposta a favore dei lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, ovvero abbiano trasferito la residenza in regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). 

Per l’agevolazione sul rientro dei cervelli – non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori – il decreto prevede l’estensione da quattro a sei anni della durata per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019. La durata del regime fiscale di favore è ulteriormente prolungata a otto anni in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e dell’acquisto dell’immobile residenziale in Italia, anche da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. La durata dell’agevolazione è elevata a 11 e a 13 anni in presenza rispettivamente di due o di almeno tre figli. 

Potranno accedere all’agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento. 

Per entrambe le agevolazioni i soggetti non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 potranno beneficiare delle disposizioni di favore in corso al 31 dicembre 2018, anche in caso di precedenti atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti.

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