Decreto Agosto, sospesi i protesti fino al 31 Agosto

 

Fino al 31 Agosto 2020 sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari, assegni e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva con riferimento a titoli emessi in qualsiasi data e, quindi, anche ai titoli emessi dal 9 aprile 2020 in avanti.

 

Qualsiasi protesto, di cambiali o assegni, il quale comunque sia stato o venga levato fino al 31 Agosto 2020 (qualunque sia la data di emissione del titolo), non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e se pubblicato deve essere cancellato.

 

Le cambiali: La normativa sulla sospensione dei protesti cambiari non si riferisce più a «vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima» del 9 aprile 2020 né ai termini «ricadenti o decorrenti» nel periodo «dal 9 marzo 2020 al 31 Agosto 2020», ma si riferisce solo ai «termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva», e quindi:

  1. qualsiasi termine inerente a cambiali e assegni che stia decorrendo alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (a prescindere dalla data in cui il decorso del termine sia iniziato) riprenderà a decorrere il 1° settembre 2020 (sommandosi il periodo già trascorso ante sospensione a quello che correrà dopo il 31 Agosto);
  2. qualsiasi termine che non abbia mai iniziato il suo decorso, a causa dei vari periodi di sospensione finora susseguitisi dal 9 marzo 2020 in avanti, e che pertanto debba ancora iniziare il suo decorso alla data di entrata in vigore del decreto Agosto, inizierà a decorrere il 1° settembre 2020.

 

Gli assegni: Quanto agli assegni (bancari e postali), occorre osservare che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento. Pertanto:

  • la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l’assegno, ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nell’ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini disposto dal decreto Agosto fino al 31 Agosto 2020: pertanto il creditore può presentare senz’altro l’assegno che in qualunque tempo gli sia stato consegnato e pretenderne il conseguente pagamento;
  • sia agli assegni emessi prima del 9 aprile 2020 sia agli assegni emessi posteriormente, se presentati al pagamento nel periodo tra l’entrata in vigore del decreto Agosto e il 31 Agosto 2020 si applica la sospensione dei termini per il loro protesto.

 

Dato che gli assegni non possono essere né emessi con post-datazione né essere emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), se l’assegno è presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei termini, esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione. Se, però, l’assegno (in qualunque data sia stato emesso) viene presentato al pagamento dal creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto dell’assegno.

 

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