Fino al 31 Agosto 2020 sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari, assegni e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva con riferimento a titoli emessi in qualsiasi data e, quindi, anche ai titoli emessi dal 9 aprile 2020 in avanti.
Qualsiasi protesto, di cambiali o assegni, il quale comunque sia stato o venga levato fino al 31 Agosto 2020 (qualunque sia la data di emissione del titolo), non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e se pubblicato deve essere cancellato.
Le cambiali: La normativa sulla sospensione dei protesti cambiari non si riferisce più a «vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima» del 9 aprile 2020 né ai termini «ricadenti o decorrenti» nel periodo «dal 9 marzo 2020 al 31 Agosto 2020», ma si riferisce solo ai «termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva», e quindi:
Gli assegni: Quanto agli assegni (bancari e postali), occorre osservare che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento. Pertanto:
Dato che gli assegni non possono essere né emessi con post-datazione né essere emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), se l’assegno è presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei termini, esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione. Se, però, l’assegno (in qualunque data sia stato emesso) viene presentato al pagamento dal creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto dell’assegno.