La legge di Bilancio 2021 introduce degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale mediante fusioni, scissioni e conferimenti aziendali.
La norma da un lato amplia il meccanismo del bonus aggregazioni, perché consente di incentivare anche l’acquisto di partecipazioni a seguito dall’operazione straordinaria, dall’altro incentiva la fornitura di liquidità secondo la logica della monetizzazione delle Dta di cui all’articolo 55 del Dl 18/2020.
Si consente all’avente causa dell’operazione (incorporante o risultante della fusione, beneficiario o conferitario) deliberata nel corso del 2021 di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, relative a perdite fiscali ed eccedenze Ace maturate fino al periodo d’imposta precedente e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta. Tale trasformazione avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica dell’operazione e per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo. L’importo prevede un limite pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, risultanti dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. Quindi l’effetto appare massimo in presenza di aggregazione di soggetti dimensionalmente simili. In caso di conferimento si guarda invece alle attività del solo conferitario, ma comunque nel rispetto dei limiti al riporto perdite in base all’articolo 172, comma 7, del Tuir. E a tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale. Chiaramente, poi, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione le perdite che hanno originato Dta trasformate in credito d’imposta non potranno più essere dedotte dai redditi, e lo stesso dicasi per le eccedenze Ace.
Regole particolari valgono in caso di consolidato e trasparenza fiscale. Similmente al bonus aggregazioni, sono posti dei limiti in quanto si richiede un’operatività dei partecipanti di almeno due anni e che non facciano parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 n. 1 del Codice civile.
Salvo il fatto, a differenza del bonus aggregazioni, che l’incentivo spetta anche nel caso di acquisto della partecipazione seguita da una delle operazioni straordinarie citate. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, può essere utilizzato in compensazione senza limiti d’importo, ceduto o richiesto a rimborso. Per beneficiare della trasformazione delle Dta in crediti d’imposta occorre pagare una commissione pari al 25% delle Dta trasformate, da versarsi per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60 entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.
Ciascun soggetto può applicare una sola volta l’incentivo, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie realizzate nell’arco temporale di riferimento.
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