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Legge di Bilancio 2021, industria 4.0 e macchinari: bonus spendibili in tre anni

 

La legge di Bilancio ripropone, con caratteristiche più vantaggiose, gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali, sia 4.0 che “ordinari” (esclusi immobili e autovetture), partendo dagli acquisti effettuati dallo scorso 16 novembre 2020, sovrapponendosi dunque con la coda degli investimenti agevolati dalla legge 160/2019, che scadrà il 30 giugno 2021.

 

La manovra 2021 prevede vari crediti d’imposta per gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (con coda a giugno 2023) suddividendoli in cinque blocchi.

 

Il primo riguarda gli investimenti in beni materiali “non-industria 4.0” (senza le caratteristiche dell’allegato A alla legge 232/2016) e in beni immateriali “non-industria 4.0” (senza le caratteristiche dell’allegato B alla legge 232/2016) effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per “prenotazioni”, cioè ordini e acconti del 20%, entro il 2021): spetta un credito d’imposta del 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile.

 

Il secondo gruppo riguarda i medesimi investimenti di cui sopra effettuati tra l’1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023 in presenza di “prenotazioni” entro il 2022): il credito di imposta scende al 6% con un tetto di 2 milioni di euro di costo per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. Gli investimenti di questi primi due blocchi riguardano anche i professionisti, mentre quelli successivi solo le imprese.

 

Nel terzo blocco entrano i beni materiali «Industria 4.0» acquisiti tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (con coda al 30 giugno 2022 per “prenotazioni” entro il 2021): il credito di imposta è del 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

 

Il quarto blocco è costituito sempre dai beni «Industria 4.0» acquisiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (con la solita coda al 30 giugno 2023 se vi sono “prenotazioni” entro il 2022): il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.

 

Infine, trovano spazio gli investimenti in software «Industria 4.0» (allegato B alla legge 232/2016) effettuati nell’intero periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 se vi è “prenotazione” nel 2022): il credito di imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro.

 

Il credito di imposta è compensabile in F24 in tre quote annuali di uguale importo a partire dall’anno di entrata in funzione o, per i beni «4.0», da quello di interconnessione. Per questi crediti, non si applica l’obbligo di attendere 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Per i crediti del primo blocco, le imprese e i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni possono effettuare la compensazione in unica soluzione.

 

I nuovi crediti di imposta vengono in parte a sovrapporsi con le agevolazioni della legge 160/209 che coprono gli investimenti del 2020 (anche dopo il 16 novembre) e fino al 30 giugno 2021 (“prenotazioni” entro fine 2020). La misura più elevata dei nuovi crediti, unita alla compensazione in tre rate (anziché cinque), già dall’anno di entrata in funzione o interconnessione (e non da quello successivo) rende vantaggioso applicare il nuovo incentivo.

 

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