Il Ministero del lavoro ha confermato per l’anno 2021 nell’11,5%, la misura della riduzione contributiva spettante alle imprese del settore dell’edilizia.
Sono destinatari i datori di lavoro:
- Classificati nell’industria ai codici statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305
- Classificati nell’artigianato ai codici statistici contributivi: 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305
- Caratterizzati dai codici Ateco 2007: da 412000 a 439909.
Sono escluse dal beneficio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 (accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P);
La riduzione contributiva (11,5%) va calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute all’INPS, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, con esclusione:
- della contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Ctr IVS);
- della contribuzione della 0,30% (versata unitamente al contributo NASpI) dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (Art. 5, c. 4, L. 645/1978).
Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle (nettizzate) in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l’uscita del TFR dall’azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali – entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR complessivamente conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).
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Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le prescritte condizioni e cioè:
- possedere i requisiti di regolarità contributiva attestata dal DURC;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
- rispetto integrale della contrattazione collettiva laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
- rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi: minimale di legge e minimale contrattuale;
- non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al D.M. 30.1.2015.
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