Il 1° gennaio è venuta meno la possibilità di estendere il regime di non imponibilità Iva nei trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali. Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2, dell’articolo 9 del Dpr 633/72 «non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma».
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In base alla nuova formulazione dell’articolo 9 del Dpr 633/72, dal 1° gennaio scorso, quando effettuano trasporti internazionali, gli operatori devono fare attenzione a chi commissiona il trasporto. Il regime della non imponibilità Iva, infatti, può essere riconosciuto solo ad alcuni soggetti: esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, o prestatori dei servizi di cui al numero 4, primo comma, dello stesso articolo 9 (categoria riconducibile, in generale, agli spedizionieri doganali). In pratica, i committenti del trasporto internazionale che rientrano in questo elenco possono fruire del regime della non imponibilità ; mentre ad altri committenti o sub-committenti dev’essere applicata l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
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Diversamente da quanto accade per i trasporti passeggeri, non sono considerati internazionali i trasporti di beni comunitari, cioè quelli in cui i luoghi di partenza e di arrivo delle merci sono situati nel territorio di due Stati membri. Inoltre, il regime della non imponibilità richiede che i beni oggetto del trasporto posseggano un preciso status doganale. Nello specifico, la non applicazione dell’Iva vale per i «trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69». In proposito, si deve tenere conto che con l’introduzione del Codice doganale unionale e le relative disposizioni di attuazione del regolamento Ue 2446/2015, nonché le disposizioni del regolamento Ue 2447/15, sono stati rivisitati diversi regimi: per cui quanto indicato al n. 2 del comma 1 dell’articolo 9 non trova più un’esatta corrispondenza nelle definizioni doganali. Gli operatori devono tenere conto di questa discrasia e applicare il regime della non imponibilità a trasporti essenzialmente riconducibili a quelli indicati al citato n. 2. Trattandosi di prestazioni in ambito internazionale, è possibile – anzi è probabile – che i trasporti possano essere effettuati da operatori non stabiliti in Italia. Questa circostanza richiede una diversa gestione delle fatture ricevute dal committente nazionale per assolvere il regime della non imponibilità . Secondo il comma 2, articolo 17, del Dpr 633/72, per i trasporti realizzati da operatori di altri Stati Ue è necessario attendere la fattura e annotarla entro il quindicesimo giorno successivo rispettivamente nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti. Mentre per i trasporti realizzati da operatori di Stati extra Ue è necessario emettere autofattura e assolvere l’imposta entro il quindicesimo giorno successivo all’ultimazione della prestazione.
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