Il 1° gennaio è venuta meno la possibilità di estendere il regime di non imponibilità Iva nei trasporti internazionali, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali. Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2, dell’articolo 9 del Dpr 633/72 «non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma».
In base alla nuova formulazione dell’articolo 9 del Dpr 633/72, dal 1° gennaio scorso, quando effettuano trasporti internazionali, gli operatori devono fare attenzione a chi commissiona il trasporto. Il regime della non imponibilità Iva, infatti, può essere riconosciuto solo ad alcuni soggetti: esportatori, titolari del regime di transito, importatori, destinatari dei beni, o prestatori dei servizi di cui al numero 4, primo comma, dello stesso articolo 9 (categoria riconducibile, in generale, agli spedizionieri doganali). In pratica, i committenti del trasporto internazionale che rientrano in questo elenco possono fruire del regime della non imponibilità; mentre ad altri committenti o sub-committenti dev’essere applicata l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Diversamente da quanto accade per i trasporti passeggeri, non sono considerati internazionali i trasporti di beni comunitari, cioè quelli in cui i luoghi di partenza e di arrivo delle merci sono situati nel territorio di due Stati membri. Inoltre, il regime della non imponibilità richiede che i beni oggetto del trasporto posseggano un preciso status doganale. Nello specifico, la non applicazione dell’Iva vale per i «trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69». In proposito, si deve tenere conto che con l’introduzione del Codice doganale unionale e le relative disposizioni di attuazione del regolamento Ue 2446/2015, nonché le disposizioni del regolamento Ue 2447/15, sono stati rivisitati diversi regimi: per cui quanto indicato al n. 2 del comma 1 dell’articolo 9 non trova più un’esatta corrispondenza nelle definizioni doganali. Gli operatori devono tenere conto di questa discrasia e applicare il regime della non imponibilità a trasporti essenzialmente riconducibili a quelli indicati al citato n. 2. Trattandosi di prestazioni in ambito internazionale, è possibile – anzi è probabile – che i trasporti possano essere effettuati da operatori non stabiliti in Italia. Questa circostanza richiede una diversa gestione delle fatture ricevute dal committente nazionale per assolvere il regime della non imponibilità. Secondo il comma 2, articolo 17, del Dpr 633/72, per i trasporti realizzati da operatori di altri Stati Ue è necessario attendere la fattura e annotarla entro il quindicesimo giorno successivo rispettivamente nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti. Mentre per i trasporti realizzati da operatori di Stati extra Ue è necessario emettere autofattura e assolvere l’imposta entro il quindicesimo giorno successivo all’ultimazione della prestazione.
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