È stato approvato il modello denominato «Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili. Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework». Si tratta dell’autodichiarazione richiesta dall’articolo 5, comma 3, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter): la disposizione – autorizzata dalla Commissione Ue – ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (pagati entro il 30 giugno 2022), limitatamente alle imprese del settore turistico (che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti: è richiesto che i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019) e alle imprese di gestione di piscine (codice ATECO 93.11.20).
Il bonus può anche essere ceduto, ai sensi dell’articolo 28, comma 5-bis, Dl 34/2020 (il conduttore può «cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»).
Con il provvedimento in esame sono altresì definiti:
- i termini: in generale dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023; oppure dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore, che hanno attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato una trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi «Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione» e «Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata» nel frontespizio del modello di autodichiarazione;
- la modalità di trasmissione: entro 5 giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni, ed entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus.
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