È stato approvato il modello denominato «Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili. Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework». Si tratta dell’autodichiarazione richiesta dall’articolo 5, comma 3, Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter): la disposizione – autorizzata dalla Commissione Ue – ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (pagati entro il 30 giugno 2022), limitatamente alle imprese del settore turistico (che ne godono a prescindere dai ricavi registrati nei periodi di imposta precedenti: è richiesto che i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019) e alle imprese di gestione di piscine (codice ATECO 93.11.20).
Il bonus può anche essere ceduto, ai sensi dell’articolo 28, comma 5-bis, Dl 34/2020 (il conduttore può «cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»).
Con il provvedimento in esame sono altresì definiti:
Il credito d’imposta può essere utilizzato, nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus.
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