Individuazione dei soggetti formatori e certificazione dei risultati della formazione 4.0: il decreto Mise del 1° luglio 2022, in attesa del via libera della Corte dei conti, identifica queste due condizioni per l’accesso al credito d’imposta formazione 4.0 maggiorato per le Pmi. Per la piena attuazione manca ancora un decreto direttoriale del Mise con i criteri e le modalità dell’accertamento iniziale e finale delle competenze del singolo dipendente.
Le attività di formazione ammissibili alla maggiorazione al 70% o al 50% prevista rispettivamente per le piccole e medie imprese:
- devono essere quelle indicate nell’articolo 1, comma 48, della legge 205/2017, e all’articolo 3, comma 1, del Dm 4 maggio 2018;
- devono essere state avviate dopo il 18 maggio 2022;
- devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- possono essere erogate in tutto o in parte in modalità e-learning, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti;
- non devono rientrare tra le attività di formazione ordinarie o periodiche organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e di ogni altro normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese e subordinatamente alla loro avvenuta certificazione.
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Il Dm 1° luglio 2022 identifica le condizioni per l’applicazione della maggiorazione per le Pmi, in difetto delle quali il credito è calcolato al 40% o al 35%, in luogo del 70% e del 50%, rispettivamente per le piccole e medie imprese.
È necessario che la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa che siano qualificati, ossia inclusi nelle seguenti categorie:
- soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del Dm 4 maggio 2018 (soggetti accreditati presso Regione o Provincia autonoma o fondi interprofessionali, Università pubbliche o private, soggetti con certificazione di qualità ) così come integrato dall’articolo 1, comma 213, della legge 160/2019 (istituti tecnici superiori);
- centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 232/2016;
- European digital innovation hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (Ue) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma «Europa digitale» per il periodo 2021-2027.
In secondo luogo, è necessario seguire alcuni step nel processo di formazione. In particolare, è necessario il previo accertamento, in capo ai soggetti cui è erogata la formazione, del livello di competenze sia di base e sia specifiche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, che avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità da stabilire con futuro decreto direttoriale del Mise. Sulla base del livello di competenze di base e specifiche così accertato, e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce quindi il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale citato sopra.
Infine, l’applicazione della maggiorazione delle aliquote è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso e al rilascio da parte del soggetto formatore di un attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.
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