Individuazione dei soggetti formatori e certificazione dei risultati della formazione 4.0: il decreto Mise del 1° luglio 2022, in attesa del via libera della Corte dei conti, identifica queste due condizioni per l’accesso al credito d’imposta formazione 4.0 maggiorato per le Pmi. Per la piena attuazione manca ancora un decreto direttoriale del Mise con i criteri e le modalità dell’accertamento iniziale e finale delle competenze del singolo dipendente.
Le attività di formazione ammissibili alla maggiorazione al 70% o al 50% prevista rispettivamente per le piccole e medie imprese:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese e subordinatamente alla loro avvenuta certificazione.
Il Dm 1° luglio 2022 identifica le condizioni per l’applicazione della maggiorazione per le Pmi, in difetto delle quali il credito è calcolato al 40% o al 35%, in luogo del 70% e del 50%, rispettivamente per le piccole e medie imprese.
È necessario che la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa che siano qualificati, ossia inclusi nelle seguenti categorie:
In secondo luogo, è necessario seguire alcuni step nel processo di formazione. In particolare, è necessario il previo accertamento, in capo ai soggetti cui è erogata la formazione, del livello di competenze sia di base e sia specifiche rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, che avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità da stabilire con futuro decreto direttoriale del Mise. Sulla base del livello di competenze di base e specifiche così accertato, e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce quindi il contenuto e la durata delle attività formative più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con lo stesso decreto direttoriale citato sopra.
Infine, l’applicazione della maggiorazione delle aliquote è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso e al rilascio da parte del soggetto formatore di un attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.
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